• Non ci sono risultati.

30 nomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 51-53)

diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 106). Per mezzo del richiamo all’art. 29 operano due criteri di colle- gamento: in via principale, la cittadinanza comune dei coniugi e, in via sussidiaria, la prevalente localizzazione della vita matrimoniale. L’applicazione dei criteri indivi- duati può comportare la mutabilità nel tempo della legge applicabile, una novità rispetto alla disciplina delle preleg- gi, ma anche un’incertezza sotto il profilo della situazione di fatto da considerare ai fini della valutazione della legge applicabile. Tale mutabilità influisce sui rapporti patrimo- niali molto più che su quelli personali, essendo i primi ca- ratterizzati da un flusso continuo di rapporti giuridici. Il mutamento delle circostanze fattuali, come il cambio di cittadinanza o della localizzazione della vita matrimoniale può infatti comportare che si passi da un regime di separa- zione di beni a uno di comunione e viceversa. Inoltre, la legge applicabile potrebbe prevedere un frazionamento della regolamentazione complessiva dei rapporti patrimo- niali, qualora, operando il rinvio, nell’ordinamento stra- niero richiamato distinte norme di conflitto disciplinino la sorte dei beni mobili e immobili (GAROFALO, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, Torino, 1997, p. 59). L’art., inoltre, a differenza di quanto avviene in ambito di rapporti personali tra coniugi, ricono- sce agli stessi la possibilità di scelta della legge regolatri- ce, seppur limitando la scelta ad alcuni ordinamenti che presentano legami significativi con la situazione. L’auto- nomia prevista dalla norma de qua contribuisce ad aggiun- gere un ulteriore elemento di flessibilità alla disciplina dei rapporti patrimoniali, ma anche un correttivo alla mutabili- tà che soprattutto il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale può comportare. I coniugi possono sottoporre i loro rapporti patrimoniali alla legge del paese di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. La convenzione rimane valida anche se in seguito il collegamento dovesse cessare. La scelta può intervenire in qualsiasi momento, anche precedente alla stipulazione del matrimonio ed essere successivamen- te modificata o revocata (BAREL, ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2016, p. 150; CONETTI, Matrimonio e unioni civili, in CONETTI, TONOLO,VISMARA, Manuale di diritto internazionale pri- vato, Torino, 2017, p. 149). La convenzione, per la cui validità valgono alternativamente la legge da questa indi- cata o la legge del luogo di stipulazione ai sensi del co. 2 dell’art. in commento, deve essere redatta in forma scrit- ta. La scelta si intende come riferita ad un ordinamento nel suo complesso, comprensivo sia del regime legale sia di quella che consente autonomia per la scelta del regime. Ne deriva ad esempio che il limite dell’art. 161 c.c. non opera nei confronti della libertà di scelta della legge applicabile, bensì dell’autonomia negoziale qualora la scelta ricada sulla legge italiana (CONETTI, op. loc. cit.). Si rammenta inoltre che l’art. 13, co. 2 della l. n. 218/1995 esclude il rinvio quando la legge applicabile è individuata in via ne- goziale dalle parti. L’applicazione del diritto straniero ri- chiamato può essere limitato ex art. 16 della legge di ri- forma in caso di contrasto con l’ordine pubblico, che può operare qualora la legge applicabile, in violazione del principio di uguaglianza tra i coniugi, attribuisse ad uno dei coniugi un ruolo di ingiustificato predominio nella ge- stione del patrimonio familiare. Questa incompatibilità

non ha modo di verificarsi riguardo agli ordinamenti di matrice islamica, nei quali normalmente è previsto a favo- re della moglie il regime di separazione dei beni e la titola- rità dei diritti sul proprio patrimonio (CLERICI, Le norme di diritto internazionale privato in materia di famiglia, in Tratt. Bessone, IV, Torino, 2011, p. 155). Anche la costi- tuzione di una dote può integrare tale incompatibilità, da accertare caso per caso (VIARENGO, op. cit., p. 222). L’incompatibilità si verifica invece in presenza di ordina- menti che prevedono l’incapacità della donna coniugata, che ricade nell’ambito di applicazione della norma in commento in quanto incapacità speciale rispetto agli artt. 20 e 23 della legge di riforma (MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, II, Torino, 2016, quarta ed., p. 106).

3. L’opponibilità ai terzi. – L’art. 30, co. 3 dispone che il regime dei rapporti patrimoniali regolato da una legge straniera può essere opposto ai soli terzi che ne fossero a conoscenza o l’avessero ignorato per propria colpa. La norma in esame presuppone quindi un necessario compor- tamento in buona fede da parte dei coniugi e su questi ul- timi grava l’onere della prova circa l’opponibilità ai terzi (CLERICI, Art. 30, in POCAR E AL. (a cura di), Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano. Legge 31 maggio 1995, n. 218, Torino, 1996, p. 461 ss.). Con riferimento alla pubblicità delle convenzioni matri- moniali soccorre il d.P.R. n. 396/2000, regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di stato civile, in particolare gli artt. 19, 64 e 69, con cui sono state ampliate le possibilità per i coniugi stranieri di rendere opponibili ai terzi il loro regime patrimoniale. Infatti, l’art. 19 del d.P.R. consente la trascrizione nei registri dello sta- to civile dei matrimoni celebrati all’estero da cittadini stranieri residenti in Italia (amplius, CAFARI PANICO, Lo straniero e l’ordinamento dello stato civile, in Riv. dir. int. priv. proc., 2007, p. 921 ss.). L’art. 64 consente di inserire nell’atto di matrimonio la scelta, fatta contestualmente, della legge applicabile ai rapporti patrimoniali ex art. 30 della l. n. 218/1995. Da ultimo, l’art. 69 consente l’anno- tazione a margine dell’atto di matrimonio, non solo delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni, ma anche della scelta della legge applicabile. Inoltre, qua- lora si tratti di diritti reali su beni immobili, l’oppo- nibilità è limitata ai casi in cui siano rispettati i requisiti di pubblicità della lex rei sitae (amplius, su tali aspetti, STE- FANINI, Art. 30, in BASINI,BONILINI,CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia. Minori e soggetti deboli, Torino, 2014, p. 5231 ss.).

4. I regolamenti dell’Unione europea. – A decorrere dal 29.1.2019, le disposizioni della norma in commento sono sostituite nei rapporti tra determinati paesi UE dai rego- lamenti 2016/1103 sui regimi patrimoniali dei coniugi e 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni regi- strate. I due regolamenti UE sono il risultato di un lungo iter avviato con le proposte della Commissione europea presentate nel 2011, oggetto di discussione tra gli Stati membri con particolare riguardo alla diversità di regimi patrimoniali e dei loro effetti esistenti nei vari paesi, non- ché per la mancanza di legislazioni sulle unioni registrate in alcuni di essi. Nel 2015 il Consiglio, riscontrando l’impossibilità di raggiungere un accordo unanime ai sensi

30

dell’art. 81, par. 3, TFUE, ha optato per la richiesta alla Commissione da parte di 18 Stati membri, tra cui l’Italia, di presentare una proposta di cooperazione rafforzata che si occupasse di giurisdizione, legge applicabile e ricono- scimento delle sentenze e degli atti pubblici in materia di rapporti patrimoniali delle coppie sposate e delle unioni registrate. La partecipazione alla cooperazione rafforzata è comunque aperta a tutti gli altri Stati membri interessati che intendano essere vincolati dai regolamenti. Il regola- mento 2016/1103 non definisce la nozione di matrimonio, che è demandata ai singoli ordinamenti nazionali (conside- rando 17), mentre precisa che l’espressione regime patri- moniale deve essere intesa in modo autonomo e quindi deve comprendere il regime dei beni e tutti i rapporti pa- trimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi ma anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento (art. 3, par. 1, lett. a, considerando 18). Sono escluse le questioni inerenti a tali rapporti, quali la capacità giuridica dei coniugi, nonché quelle relative alla successione mortis causa e alle obbli- gazioni alimentari art. 1, par. 2), per le quali si rinvia al Reg. n. 4/2009 (sub art. 45, par. 3). Il Reg. 2016/1104 di- sciplina gli effetti patrimoniali delle coppie non sposate, ma la cui unione è registrata, in base al diritto interno degli Stati membri, rimanendo escluse le coppie di fatto (con- siderando 16-17). Parimenti all’altro regolamento, il ter- mine effetti patrimoniali deve essere inteso in senso am- pio, coprendo tutti i rapporti patrimoniali, quali la gestione e la liquidazione del regime patrimoniale, durante l’unione e al suo scioglimento (art. 3, par. 1, lett. b, considerando 18-19), ed escludendo le questioni ad essi correlate (art. 1). Ai fini di entrambi i regolamenti, viene attribuito alla no- zione di autorità giurisdizionale un significato ampio, che comprende qualsiasi autorità giudiziaria o professionista competente in materia, tra cui i notai (art. 3, par. 2). Ai sensi degli artt. 4 e 5 di ambedue i regolamenti, l’autorità adita per decidere, rispettivamente, su questioni riguardan- ti la successione oppure su divorzio, separazione o annul- lamento del matrimonio o scioglimento dell’unione regi- strata, è competente a trattare le questioni relative ai rap- porti patrimoniali dei coniugi o dei partner, a condizione che vi sia un accordo tra le parti. In particolare, l’art. 5 del regolamento 2106/1103 prevede che la competenza dell’autorità investita con la domanda principale è condi- zionata all’accordo dei coniugi qualora la sua giurisdizione in materia matrimoniale sia stata determinata conforme- mente agli artt. 3, 5 o 7 del Reg. n. 2201/2003 (v. sub art. 32, par. 3). In mancanza di elezione del foro, i due rego- lamenti stabiliscono all’art. 6 i titoli per determinare la giurisdizione, che sono successivi. Il Reg. 2016/1103 pre- vede che sono competenti a decidere sul regime patrimo- niale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o, in mancanza, di residenza abituale del convenuto o, in mancanza, di cittadinanza comune dei co- niugi, in ogni caso avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita. Il Reg. 2016/1104 sulle unioni regi- strate individua i medesimi criteri di collegamento, a cui aggiunge la competenza delle autorità dello Stato di costi- tuzione. In base all’art. 7 di entrambi i regolamenti, è pre- vista la possibilità di concordare la scelta del foro, eccetto quando sia già stata adita un’autorità per decidere su que-

stioni riguardanti la successione oppure su divorzio, sepa- razione o annullamento del matrimonio o scioglimento dell’unione, in base agli artt. 4 e 5. L’art. 7 del Reg. 2016/1103 prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 6, i co- niugi possono attribuire la competenza esclusiva in mate- ria di regimi patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ex art. 22, ossia lo Stato di residenza abituale di uno o entrambi o di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza, avuto riguardo al momento della conclusione dell’accordo, oppure ex art. 26, par. 1, lett. a-b, vale a dire lo Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, nonché, infine, lo Stato membro di conclusione del matrimonio. Similmente, l’art. 7 del Reg. 2016/1104 consente l’attribuzione della compe- tenza esclusiva alle autorità dello Stato membro la cui leg- ge è applicabile ex artt. 22 e 26, par. 1, ossia dello Stato di residenza abituale di uno o entrambi i partner o di cui uno dei partner ha la cittadinanza, avuto riguardo al momento della conclusione della convenzione, nonché, lo Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita. L’art. 9 di entrambi i regolamenti dispone che nel caso in cui il matrimonio o l’istituto dell’unione registrata non sia riconosciuto nello Stato membro dell’autorità adita, questa può declinare la competenza. Se le parti concordano, la competenza alternativa può essere attribuita alle autorità di un altro Stato membro. Unica eccezione sussiste quando lo Stato membro dell’autorità adita riconosce la decisione di divorzio, separazione o scioglimento del matrimonio o dell’unione, che pertanto rimane competente. Altre dispo- sizioni coprono i casi di competenza fondata sulla compa- rizione del convenuto (art. 8), competenza sussidiaria, os- sia basata sulla presenza dei beni immobili nello Stato del foro (art. 10), forum necessitatis (art. 11) e domanda ri- convenzionale (art. 12). Infine, sono dettate norme comu- ni, quali quelle su litispendenza (art. 17), connessione (art. 18) e provvedimenti provvisori e cautelari (art. 19). La legge che regola i regimi patrimoniali dei coniugi o gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, determinata in base ai corrispondenti regolamenti, si applica anche qualo- ra non sia quella di uno Stato membro della cooperazione rafforzata o dell’UE, affermandone dunque la portata uni- versale (art. 20). L’ambito di applicazione della legge de- signata come applicabile è delimitato dai rispettivi art. 27. Ai sensi dell’art. 22 di entrambi i regolamenti, le parti pos- sono scegliere, in qualsiasi momento, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, purché, secondo criteri di collegamento che sono alternativi, si tratti della legge dello Stato di residenza abituale o della cittadinanza di una parte, in tutti i casi avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita, nonché, per le unioni registrate, anche la legge del luogo di costituzione. Ambedue i rego- lamenti stabiliscono alcuni requisiti per la validità formale (artt. 23 e 25) e sostanziale (art. 24) dell’accordo o della convenzione matrimoniale o tra partner, con lo scopo di facilitarne l’accettazione negli Stati membri. In mancanza di scelta delle parti, per quanto riguarda i regimi patrimo- niali dei coniugi, l’art. 26 del Reg. 2016/1103 individua i criteri per determinare la legge applicabile, che sono suc- cessivi. La legge applicabile potrà essere quella dello Stato di residenza abituale comune dopo la conclusione del ma- trimonio o, in mancanza, dello Stato della cittadinanza

30 bis

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 51-53)

Outline

Documenti correlati