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53 Usucapione su beni mobil

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 115-117)

L’usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Beni culturali (Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importa- zione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 14.4.1970; Convenzione UNIDROIT sui beni cultu- rali rubati o illecitamente esportati del 24.6.1995; Direttiva 2014/60)  Navi e aeromobili (Codice della navigazione)

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Disciplina. – 4. Limiti di diritto pubblico.

1.Premessa. – La presente disposizione è strettamente

collegata al problema del trasferimento di un bene oltre i confini nazionali (c.d. conflitto mobile). Lo scopo dell’art. 53 è infatti quello di stabilire quale legge debba applicarsi all’usucapione di un bene nel caso di spostamento dello stesso. Nello specifico, costituendo tale istituto una fatti-

specie acquisitiva per il cui verificarsi occorre il trascorre- re di un periodo di tempo, ben può accadere che il bene venga trasferito da uno Stato a un altro in pendenza del possesso ad usucapendi. Sotto diverso profilo, lo sposta- mento può avvenire anche a bene usucapito. In tal caso il problema di identificare la legge applicabile si pone qualo-

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ra venga instaurata una causa per l’accertamento dell’av- venuta usucapione nel Paese di nuova ubicazione del bene in quanto la legge nazionale di detto Paese potrebbe disci- plinare l’istituto diversamente dallo Stato in cui esso si trovava al momento del compimento del termine. Elemen- to accumunante le predette ipotesi è appunto il c.d. conflit- to mobile. Infatti, in assenza di una dislocazione del bene, i requisiti per la realizzazione della fattispecie acquisitiva si avvereranno in un unico ordinamento (lo stesso di ubi- cazione del bene) con la conseguenza che la fattispecie rivestirà carattere prettamente interno e non risulterà ne- cessario ricorrere alle norme di diritto internazionale pri- vato. In quest’ottica si spiega l’esclusione dalla norma dei beni immobili i quali per loro natura non sono adatti al mutamento di ubicazione.

2. Ambito di applicazione. – L’art. 53 limita espressamen- te il proprio campo di applicazione ai soli beni mobili; l’usucapione sui beni immobili rimane pertanto sottoposta alla disciplina di cui all’art. 51 (v. sub art. 51). Ugualmen- te si ritiene che esuli dall’articolo in esame l’usucapione che abbia ad oggetto navi o aeromobili in quanto sottopo- sta alla legge nazionale della nave o dell’aeromobile (c.d. legge di bandiera) ex art. 6 c. nav. Per quanto riguarda il concetto di usucapione e la sua portata, bisogna considera- re che i requisiti richiesti variano da Stato a Stato. Ordi- namenti come quello spagnolo, ad esempio, escludono che essa operi in presenza di beni rubati. Sulla legge applicabi- le ai presupposti v. infra nel testo.

3.Disciplina. – Come visto, l’art. 53 disciplina sia l’ipo-

tesi in cui l’usucapione si verifichi in un ordinamento dal quale poi il bene venga spostato, sia l’ipotesi di trasferi- mento del bene in pendenza del possesso ad usucapendi. Nel primo caso – trasferimento ad usucapione già avve- nuta – la fattispecie verrà regolata dalla legge del primo Stato in quanto luogo dove si è compiuto il termine. L’or- dinamento in cui tale bene si trova non potrà che ricono- scere l’esistenza del diritto di proprietà anche qualora ai sensi della propria legge nazionale l’acquisizione non si sarebbe perfezionata. Il trasferimento successivo è, quindi, ininfluente. Se così non fosse si pregiudicherebbe la cer- tezza del diritto vanificando al contempo la stessa tutela proprietaria. Problemi maggiori si pongono rispetto alla seconda ipotesi ossia il trasferimento del bene prima del perfezionarsi dell’usucapione. Sul punto, l’art. 53 preve- de che i requisiti richiesti ad usucapendi siano regolati dalla legge dello Stato in cui il bene si trova quando il ter- mine si compie. Saranno pertanto, ad esempio, sottoposti a tale legge l’animus possidendi, l’idoneità del bene a essere usucapito, i termini per usucapire, l’ammissibilità di fatti interruttivi o sospensivi, la possibilità di rinunciare all’usucapione. Peraltro la validità del titolo ai fini di una eventuale usucapione abbreviata sarà invece valutata ai sensi lex tituli, così come si applicherà la lex causae ai singoli fatti determinanti interruzione o sospensione (si pensi alla maggiore età) (BAREL,ARMELLINI, Diritto in- ternazionale privato, Milano, 2016, p. 238). Vigente l’art. 22 delle Preleggi, ci si era inoltre espressi in senso dubita- tivo circa la possibilità di tenere conto anche del possesso

esercitato nello Stato da cui il bene proveniva. Tale opi- nione si deve considerare ad oggi superata. Nello specifi- co, qualora il possesso precedente possa considerarsi va- lido ai sensi dell’ordinamento dell’allora situazione del bene e la somma dei periodi non contrasti con la legge di nuova ubicazione del bene, i due possessi possono essere cumulati (ADAM, Diritti reali, in Corriere giur., 1995, 11, p. 1251). Ne consegue che, nel caso in cui un bene venga trasferito in uno Stato che stabilisce termini più brevi, tali da risultare già decorsi all’entrata del bene nel territorio nazionale, l’acquisizione si deve considerare compiuta nel momento stesso del trasferimento. In via generale si noti che la scelta di utilizzare quale criterio di collegamento il luogo dove il bene si trova al compimento del termine pre- scritto, consente al soggetto di trasferire il bene in un ordi- namento che gli assicuri l’acquisizione della proprietà sul- la cosa e, in questo modo, determinare con il proprio com- portamento il diritto applicabile (v. Relazione allegata allo schema di articolato, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 973). Peraltro si segnala che la legge concretamente appli- cata potrebbe risultare diversa da quella individuata ai sen- si dell’art. 53 in conseguenza del disposto di cui all’art. 13 (v. sub art. 13).

4.Limiti di diritto pubblico. – Un profilo di particolare

problematicità si rileva con riferimento all’esistenza, nell’ordinamento di provenienza della res, di limiti di di- ritto pubblico posti alla circolazione dei beni con speciale riguardo alla non usucapibilità e alla qualificazione dello stesso nell’ambito delle res extra commercium. Secondo la disciplina vista, dovrebbe essere negato il riconoscimen- to della non commerciabilità di beni stabilita da un ordi- namento straniero qualora i beni siano stati, dopo l’illecito trasferimento, acquistati in buona fede nel territorio italia- no (in questo senso Cass. 24.11.1995 n. 12166). Qualora però si tentasse successivamente di far valere il titolo nello Stato da cui il bene è stato illecitamente esportato si po- trebbero creare problemi di contrasto con le norme di dirit- to pubblico del foro (Ufficio Indagini preliminari Pesaro 10.2.2011, Giur. merito, 2011, 9, p. 2178). Il problema è ben noto nell’ambito del mercato dell’arte ponendosi in special modo nell’ipotesi di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato e poi venduti a un terzo in buona fede. Al fine di far fronte a tale questione, le con- venzioni internazionali in materia hanno incentivato mec- canismi di cooperazione fra Stati, prevedendo inoltre, in caso di furto, il diritto dell’originario proprietario alla re- stituzione del bene. Tale previsione è bilanciata dalla cor- responsione di un indennizzo all’eventuale acquirente in buona fede (cfr. Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita impor- tazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 14.4.1970 nonché Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 24.6.1995). A livello europeo, la questione è stata affronta- ta dalla Direttiva 93/7 recentemente rifusa a opera della Direttiva 2014/60 relativa alla restituzione dei beni cultu- rali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Reg. (UE) n. 1024/2012.

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