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51 Possesso e diritti real

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 112-114)

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

La stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Beni culturali (Direttiva 2014/60)  Contratti (l. 31.5.1995 n. 218, art. 57)  Famiglia (l. 31.5.1995 n. 218, artt. 26 ss.)  Navi e aeromobili (Codice della navigazione; Convenzione di Ginevra del 19.7.1984 sul riconoscimento interna- zionale dei diritti sugli aeromobili)  Successioni (l. 31.5.1995 n. 218, artt. 46 ss.; Reg. n°650/2012)  Territorio nazio- nale (Codice della navigazione)  Trust (Convenzione dell’Aja del 1.7.1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro ri- conoscimento)

SOMMARIO

1. Nozione. – 2. L’ambito di applicazione. – 2.1. Il Regolamento UE in materia successoria. – 2.2. Speciali ca- tegorie di beni. – 3. Legge applicabile. – 3.1. Lex rei sitae e territorio nazionale. – 3.2. Il bene mobile trasferi- to. – 4. Limiti di diritto pubblico.

1. Nozione. – La presente norma di conflitto richiede pre- liminarmente di definire la portata delle nozioni di “pos- sesso”, “proprietà” e “altri diritti reali”, alla luce del prin- cipio di tipicità dei diritti reali. Tale esigenza nasce dalla possibilità che una stessa situazione assuma connotazioni giuridiche differenti nei diversi ordinamenti stranieri. Così accade, ad esempio, per la locazione la quale nell’ordina- mento giuridico austriaco viene fatta rientrare nella cate- goria dei diritti reali. Di qui l’esigenza di adottare una “qualificazione elastica” che non sia incentrata esclusiva- mente sui concetti propri del diritto interno (v. BAREL, ARMELLINI, Diritto internazionale privato, Milano, 2016, p. 60 ss.). A tal fine, si ricorre prevalentemente al proce- dimento della c.d. doppia qualificazione: dapprima, si accerterà se la fattispecie concreta possa essere qualificata quale proprietà, possesso o diritto reale ai sensi della legge del luogo in cui è radicata la controversia (c.d. lex fori) (e,

quindi, il diritto italiano) per poi, in caso di esito negativo, verificare sulla base della legge del luogo in cui si trova il bene oggetto di controversia (c.d. lex rei sitae) se il diritto presenti le caratteristiche tipiche rispettivamente di pro- prietà, possesso o altri diritti reali (CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento alla riforma del diritto internazio- nale privato italiano, Torino, 2009, p. 228). Così si espri- meva la giurisprudenza già nel vigore dell’art. 22 delle Preleggi il cui testo è stato pressoché integralmente trasfu- so nell’art. 51 (v. Trib. Torino 25.3.1982, in Riv. dir. inter. priv. proc., 1982, p. 625). Per quanto riguarda specifica- mente il nostro ordinamento, sotto il profilo della qualifi- cazione, il giudice italiano investito della controversia rav- viserà esistente una situazione rientrante nel concetto di “proprietà” laddove si faccia riferimento al potere di go- dere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene con il correlato dovere di astensione da parte di terzi (v. FERRA-

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RI, sub art. 832, in Codice civile commentato, a cura di Franzoni, Rolli, De Marzo, Torino, 2018, p. 1085 ss.). Il “possesso”, è invece da intendersi quale potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (v. UGOLINI, sub art. 1140, in Codice civile commentato, a cura di Franzoni, Rolli, De Marzo, Torino, 2018, p. 1516 ss.). Infine, la no- zione di “altri diritti reali” include tutte quelle situazioni in cui sia riscontrabile il potere di godere e disporre di al- cune determinate utilità da beni altrui, con la possibilità di far valere il diritto erga omnes (c.d. assolutezza). Così ad esempio nel caso di usufrutto o enfiteusi (BENVENUTI, sub art. 51, in AA.VV., Commento alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – L. 31 maggio 1995, n. 218, in Le nuove leggi civili commentate, 1996, 5/6, p. 1327). La portata della norma – che si applica paci- ficamente sia ai diritti reali di godimento che ai diritti reali di garanzia – include inoltre i privilegi speciali i quali so- no stati considerati da autorevole dottrina come aventi na- tura di diritto reale (BIANCA, Diritto civile – Le garanzie reali. La prescrizione (vol. VII), Milano, 2012, pp. 21-22). Si ritiene invece che i privilegi generali, costituendo una particolare qualificazione del diritto di credito, debbano es- sere disciplinati dalla legge regolatrice del predetto diritto di credito (in questo senso, BAREL,ARMELLINI, Diritto inter- nazionale privato, Milano, 2016, p. 234; BALLARINO, Dirit- to internazionale privato, Padova, 1999, p. 570; contra BIANCA, Diritto civile – La proprietà (vol. VII), Milano, p. 22). Ciò detto, costituiranno quindi diritti reali ai fini dell’art. 51 figure non note al nostro ordinamento quali il lien o il mortage. Lo stesso si può dire in astratto per il trust. Rispetto a tale istituto, tuttavia, si deve ricordare l’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1.7.1985 sulla leg- ge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, che attual- mente conta 14 Stati membri. L’ambito di applicazione di tale Convenzione è limitato alle ipotesi di trust volontaria- mente istituti. I trust costituiti ex lege al fine di tutelare sog- getti incapaci saranno soggetti agli artt. 42 e 43 (v. sub artt. 42-42); in presenza di trust ex lege in materia successoria si applicherà invece il Reg. n. 650/2012 (MOSCONI,CAMPI- GLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Torino, 2016, II, p. 305. Amplius, GAMBARO, voce Trust, in Dig. disc. priv. sez. civ., p. 449 ss.).

2. L’ambito di applicazione. – Come risulta espressamente dal testo della disposizione, oggetto del diritto fatto valere e regolato dalla presente norma di conflitto può essere indiffe- rentemente un bene di natura mobile o immobile. Il legisla- tore, equiparando la disciplina delle due tipologie di beni, ha confermato la scelta operata nel Codice Civile del ’42 di superare il regime differenziato che sottoponeva i beni mo- bili al criterio di collegamento domiciliare. Per quanto attie- ne alla distinzione tra i due commi, mentre il co. 1 riguarda la legge regolatrice del diritto reale o del possesso, il co. 2 estende la portata della previsione alla legge regolatrice del loro acquisto o perdita. Vengono però fatte salve alcune materie esplicitamente elencate: materia successoria (v. sub capo VII, artt. 46 ss.); derivazione del diritto da un rapporto di famiglia (v. sub capi IV e V, artt. 26 ss.); derivazione del diritto da un contratto (v. sub capo X, artt. 57 ss.). Peraltro si ritiene che il riferimento a successioni, famiglia e contratti abbia carattere meramente esemplificativo e che la clausola di esclusione vada intesa come riguardante tutti gli acquisti

a titolo derivativo. Al riguardo si è, infatti, evidenziato che ritenendo l’elenco esaustivo risulterebbe difficilmente spie- gabile l’assenza fra le ipotesi delle donazioni, espressamente disciplinate dal capo IX (VISMARA, CONETTI, TONOLO, Manuale di diritto internazionale privato, Torino, 2015, p. 261). Più specificamente, per quanto attiene alla materia successoria, l’eccezione viene ritenuta totale riguardando sia modalità di acquisto che di perdita del diritto; in materia di rapporti di famiglia e contrattuale, invece, l’eccezione concerne solo il profilo dell’attribuzione del diritto o del possesso (v. Relazione allegata allo schema di articolato, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 972). Conseguentemente si applica sempre la lex rei sitae nei casi di acquisto a titolo originario (compresa l’usucapione, su cui v. sub art. 53) mentre, in caso di acquisti a titolo derivativo, la legge di situazione del bene cede a favore della legge regolatrice del rapporto legittimante con riferimento ad acquisto e perdita dello stesso. Quindi nell’ipotesi, ad esempio, di un contratto di compravendita, gli effetti obbligatori saranno determinati in base alle norme di cui all’art. 57 (v. sub art. 57); gli effetti reali, invece, in base al presente capo. Nello specifico – con- formemente all’orientamento prevalente già con riferimento al previgente art. 22 delle Preleggi – la validità del titolo, i vizi del consenso, i rimedi contrattuali e l’astratta idoneità del negozio a creare la situazione giuridica assoluta sono regolati dalla lex tituli (v. Cass. 3.11.1988, n. 5960). La con- dizione giuridica del bene, l’idoneità ad essere oggetto di scambio, la qualificazione del tipo di diritto reale che può essere costituito in concreto, dipendono invece dalla lex rei sitae (v. Cass. 21.12.1993, n. 12663) (GARDELLA, Le ga- ranzie finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, p. 24 ss.). In presenza di una controversia tra coniugi avente ad oggetto la comproprietà di un’azienda agricola con richiesta di sequestro giudiziario della stessa, non deve essere applicata la legge che disciplina i rapporti patrimonia- li tra coniugi né quella sui diritti reali, bensì la legge che disciplina la materia societaria la quale riguarda, ai sensi dell’art. 25, tutti i rapporti d’impresa (in questo senso Trib. Firenze 18.11.1999, in Gius, 2000, 24, p. 2980). Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51 anche i trasferimenti di proprietà derivanti da provvedimenti di carattere pub- blicistico (quali, espropriazioni, nazionalizzazioni, …) pur- ché emanati o comunque resi efficaci dalle autorità del luo- go dove il bene si trova. Al di fuori dei predetti limiti, infatti, si rientra nel profilo dell’esecuzione di un provvedimento straniero, profilo attinente all’esercizio della sovranità di quel Paese. Peraltro, bisogna tener conto dell’esistenza di accordi internazionali su tali materie. In questo senso, la giurisprudenza ha applicato il Trattato di amicizia italo- tedesco concluso a Roma il 21.11.1957 e ratificato in Italia dalla l. 9.3.1961, n. 361, in una causa avente a oggetto l’espropriazione da parte di un Comune italiano di beni ap- partenenti a cittadini tedeschi arrivando, conseguentemente, a commisurare l’indennità al valore venale delle aree espro- priate ex art. 6, co. 4 (Cass. 8.3.2007, n. 5352).

2.1. Il Regolamento UE in materia successoria. – Il Reg. (UE) n. 650 del 4.7.2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pub- blici in materia di successioni e alla creazione di un certi- ficato successorio europeo, esclude esplicitamente dalla propria sfera di applicazione le questioni inerenti la natura dei diritti reali (art. 1.2, lett. k) nonché qualsiasi iscrizione

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in un registro di diritti su beni mobili o immobili, ivi com- presi i requisiti legali relativi a tale iscrizione e gli effetti connessi (lett. l). Ciò nonostante, il Regolamento influisce direttamente sulla materia nel caso in cui una persona in- vochi un diritto reale riconosciutole ai sensi della lex suc- cessionis ma sconosciuto dalla legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato. In questa ipotesi, infatti, l’art. 31 prevede il c.d. adattamento dei diritti reali in base al quale l’invocato diritto viene adattato, se necessario e co- munque nella misura possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge dello Stato (tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto in que- stione nonché avuto riguardo ai suoi effetti) (DAVÌ,ZA- NOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato delle suc- cessioni nell’Unione Europea, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2013, V-2, pp. 19-20).

2.2. Speciali categorie di beni. – Non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51 alcune categorie di beni che sono oggetto di specifiche norme all’interno del presente capo. Per i beni immateriali è stata prevista un’apposita discipli- na all’art. 54 (v. sub art. 54). Similmente la legge applicabile ai beni mobili in transito è stabilita dall’art. 52 (v. sub art. 52). Sono inoltre escluse dal campo di applicazione dell’art. 51 alcune categorie di beni che trovano altrove le proprie norme di conflitto. Fra queste in particolare si ricordano i beni culturali la cui azione di restituzione ai sensi della Di- rettiva 2014/60 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Reg. (UE) n. 1024/2012 (la quale ha anche rifuso la Direttiva 93/7) è disciplinata dalla legge dello Stato mem- bro richiedente (art. 13). Esulano altresì dal campo di appli- cazione i diritti su navi e aeromobili che ai sensi dell’art. 6 c. nav. sono regolati dalla c.d. legge di bandiera, ossia la legge nazionale della nave o dell’aeromobile in questione (App. Roma 15.7.2003, in Foro it., 2004, c. 1905. Non ha invece applicato il codice della navigazione ma, erronea- mente, l’art. 51 – giungendo peraltro inspiegabilmente ad una legge diversa da quella del situs rei – Trib. Venezia 6.7.1998, in Riv. dir. int. priv. proc., 1999, p. 92). Per quanto riguarda gli aeromobili è inoltre in vigore la Convenzione di Ginevra del 19.6.1948 concernente il riconoscimento inter- nazionale dei diritti sugli aeromobili.

3. Legge applicabile. – L’art. 51 designa quale legge appli- cabile la legge dello Stato in cui il bene si trova (c.d. lex rei

sitae). Tale disposizione dovrà però essere coordinata con

l’art. 13 (v. sub art. 13) qualora per effetto dell’applicazione della disposizione risultasse applicabile una legge straniera. 3.1. Lex rei sitae e territorio nazionale. – Il riferimento alla legge dello Stato in cui i beni si trovano è chiaramente collegato al concetto di territorio nazionale. Vengono con- siderati tali non solo il suolo rientrante nei confini dello Stato, lo spazio aereo che lo sovrasta, il mare territoriale

(art. 3 cod. nav.), ma anche il c.d. territorio flottante ossia le navi e gli aeromobili militari ovunque si trovino, le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato (art. 4 cod. nav.) nonché gli accessori di questi. In particolare, la giurisprudenza ha interpretato l’art. 4 come includente an- che la rete da pesca immersa in mare aperto (Trib. Pesaro ord. 10.2.2010, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2010, p. 149; conf. Trib. Sciacca 9.1.1963, in Foro it., 1963, I, c. 1317). 3.2. Legge regolatrice del bene mobile trasferito. – Nel caso in cui un bene venga trasferito dal territorio di uno Stato a quello di un altro, si determina un mutamento nel tempo della legge che regola il diritto sul bene: il c.d. conflitto mobile. In conseguenza del mutamento, il contenuto del diritto si adatterà all’estensione riconosciutagli dalla legge dell’ordinamento di nuova ubicazione. Un profilo partico- larmente delicato è quello relativo alla circostanza che l’adattamento possa o meno concernere anche l’attribu- zione del diritto reale. Si pensi alla possibilità che un diritto – il quale non poteva costituirsi in base alla lex rei sitae del- lo Stato di provenienza – sorga ex post ai sensi della legge dell’ordinamento dove il bene è stato trasferito. Si pensi all’applicabilità della regola “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c. in caso di acquisto a non domino di un bene rubato e alienato in Spagna (nazione che esclude l’usuca- pibilità dei beni oggetto di furto), poi trasferito in Italia. Sul punto si afferma che l’attribuzione è sottoposta alla legge di ubicazione del bene al momento dell’acquisto. Ovviamente resta ferma la possibilità che nell’attuale paese di situazione sopravvengano nuovi fatti giuridici modificativi. Specular- mente sarà da risolversi il caso opposto: costituzione di un diritto reale nell’ordinamento A e successivo trasferimento del bene all’ordinamento B dove, in base alla normativa del- lo Stato, il diritto non sarebbe potuto sorgere. In questa cir- costanza sarà salvo il diritto già sorto prima del trasferimen- to. Diversamente, Trib. Pesaro 10.2.2010, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2010, p. 149 il quale applica la legge italiana alla questione proprietaria nonostante il bene (una statua greca) si trovi negli Stati Uniti. Alla base della decisione il fatto che la statua era stata in origine ripescata in alto mare da nave battente bandiera italiana.

4. Limiti di diritto pubblico. – Nel silenzio del legislatore si pone il problema della riconoscibilità dei limiti di diritto pubblico posti alla circolazione dei beni. La giurispruden- za ha affermato che la legittimità del trasferimento va va- lutata ex art. 51 con riguardo alla legge dello Stato in cui il bene si trovava al tempo del trasferimento stesso (Trib. Pesaro 10.2.2010, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2010, p. 149). In questo senso è stato negato il riconoscimento della non commerciabilità stabilita da un ordinamento straniero di beni acquistati in buona fede nel territorio italiano, dopo l’illecito trasferimento (Cass. 24.11.1995, n. 12166).

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