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42 Unitamente alle definizioni contenute nell’art 2, si com-

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prende come per responsabilità genitoriale si intendano i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuri- dica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore e riguardanti la persona o i beni di un minore. Come detto, il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita, intendendosi per il primo i diritti e doveri concernenti la cura della per- sona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza. In caso di affidamento congiunto o di affidamento esclusivo ad uno dei due genitori, ma con particolare prescrizioni di residenza, il trasferimento dal luogo di residenza operato, rispettivamente, da uno dei due genitori, o dal titolare del diritto di affidamento all’insaputa dell’altro si configura come illecito (Trib. min. Bologna, 7.5.2009, in Fam. e dir., 2010, p. 38). Ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento l’azione con cui uno dei genitori chiede al giudice di sopperire al mancato consenso dell’altro agli spostamenti del figlio minore al di fuori del- lo Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso (C. giust. 21.10.2015, C-215/15, Gogova), così come, avendo natura accessoria, la riscossione di una penalità stabilità dal giu- dice che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto (C. giust. 9.9.2015, C-4/14, Bohez; sulla tutela del diritto di visita v. anche Corte europea dei diritti dell’uomo 2.11.2000, Piaz- zi c. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2011, p. 775). Vi è pertanto una definizione autonoma di diritto di affida- mento, senza designare però il titolare di tale diritto che deve essere definito sulla base del diritto nazionale (C. giust. 5.10.2010, C-400/10 PPU, McB.). Il regolamento si applica anche quando la controversia non riguardi i genito- ri ma persone o enti che abbiano la responsabilità sul mi- nore e lo rappresentino e lo assistano (QUEIROLO, Rego- lamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’ese- cuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in mate- ria di responsabilità genitoriale, in F. PREITE (diretto da), Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, vol. IV, 1, Torino, 2011, p. 315). Rientra nell’ambito di applica- zione del regolamento anche la decisione di un’autorità di un paese membro che preveda la presa in carico e la collo- cazione al di fuori della famiglia di origine anche quando ai sensi del diritto nazionale essa debba essere considerata una misura di diritto pubblico (C. giust. 2.4.2009, C- 523/07, A.; 27.11.2007, C-435/06, C.), così come quella che prevede la collocazione del minore in un istituto tera- peutico o rieducativo di custodia situato in un altro Stato membro che implichi, per un periodo determinato e per finalità di tutela, la privazione della libertà personale (C. giust. 26.4.2012, C-92/12 PPU, Health Service Executive). In materia di responsabilità genitoriale l’art. 8 del regola- mento pone come titolo di giurisdizione generale la resi- denza abituale del minore in un paese membro, anche se cittadino di uno Stato terzo. La residenza abituale è nozio- ne autonoma rispetto a quella degli ordinamenti nazionali e va individuata tenendo in considerazione tutte le circo- stanze del caso di specie (cittadinanza, conoscenze lingui- stiche, frequentazione scolastica, attività extrascolastiche, relazioni sociali: C. giust. 2.4.2009, A., cit.). Essa infatti corrisponde al luogo in cui il minore sia presente in manie-

ra non occasionale e abbia un certo grado di integrazione sociale e familiare (Cass. S.U. 10.2.2017, n. 3555; BA- RUFFI, La cittadinanza dell’Unione e i diritti dei minori nello spazio giuridico europeo, in BARUFFI (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Napoli, 2010, p. 82 ss.). Conseguentemente, le circostanze rilevanti devono riguardare direttamente il mi- nore e non le intenzioni dei genitori (LOPES PEGNA, L’interesse superiore del minore nel regolamento n.2201/2003, in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, p. 371); né è richiesto un calcolo della durata del soggiorno in un dato Stato membro (Cass. S.U. 13.2.2012 n. 1984). Se il minore è un neonato, la sua residenza abituale dovrà essere valu- tata tenendo conto delle decisioni di soggiorno del titolare della responsabilità genitoriale in un determinato Stato membro e dell’integrazione di quest’ultimo nell’ambiente sociale e familiare (C. giust. 22.12.2010, C-497/10 PPU, Mercredi; in una situazione in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genito- ri, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l’intenzione iniziale dei genitori in merito al ritor- no della madre, in compagnia del minore, in quest’ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto mi- nore abbia ivi la sua residenza abituale: C. giust. 8.6.2017, C-111/17 PPU, OL c. PQ). Come eccezione alla regola generale, l’art. 12, par. 1 prevede la possibilità di proro- gare la competenza in materia di responsabilità genitoria- le a favore del giudice dello Stato membro competente per la separazione, il divorzio o l’annullamento del ma- trimonio, in virtù dell’accessorietà della relativa domanda. Ciò può avvenire in presenza di tre condizioni cumulative: se almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genito- riale sul figlio, se la proroga risponde all’interesse superio- re del minore (ai sensi del par. 4 l’interesse è presunto se il minore ha la residenza abituale in uno Stato non contraen- te la Convenzione dell’Aja del 1996) e se la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accet- tata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite. L’inte- resse superiore del minore rileva tutte le volte in cui si ve- rifichi un contrasto tra il criterio della cittadinanza (art. 3, lett. b) e quello della residenza abituale (art. 3, lett. a), nei casi in cui, ad es. il giudice adito sulla base della cittadi- nanza comune dei coniugi, pur in presenza dell’ac- cettazione degli stessi, non ritenga di essere quello più idoneo a conoscere la causa in materia di responsabilità genitoriale nell’interesse del minore (Trib. Brindisi 1.8.2006, in Riv. dir. int. priv. proc., 2007, p. 438). Per l’accettazione non sono richiesti particolari requisiti, se non che deve essere inequivoca. Si considera tale il difetto di eccezione di competenza in merito alla domanda relati- va alla responsabilità genitoriale all’atto della costituzione. Tuttavia, non è sufficiente la mancata contestazione della giurisdizione rispetto al connesso procedimento di separa- zione personale o di divorzio (BIAGIONI, Il nuovo regola- mento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. int., 2004, p. 1014; MARINO, La por- tata della proroga del foro nelle controversie sulla re- sponsabilità genitoriale, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015,

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p. 349 ss.; Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30646) o l’audizione del titolare del diritto del diritto di visita nel procedimento matrimoniale (CONTI, Il nuovo Regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Fam. dir., 2004, p. 296). È invece considerata accettazione la mancata proposizione dell’eccezione di difetto di giurisdi- zione da parte del convenuto costituito in giudizio (Trib. Arezzo 15.3.2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 161). Ai sensi del par. 3 dell’art. 12, anche indipenden- temente dall’esistenza di un procedimento in materia matrimoniale (C. giust. 12.11.2014, C-656/13, L c. M), può essere competente il giudice di uno Stato membro di- verso da quello dell’art. 8 se il minore presenta con questo secondo Stato un legame sostanziale, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Sta- to, sempreché la competenza sia stata accettata espressa- mente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti del procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del mino- re. Non si può considerare che la competenza dell’autorità giurisdizionale adita da una parte sia stata “accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento”, ai sensi di tale disposizione, qualo- ra la parte convenuta nel predetto primo procedimento av- vii, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice ed eccepisca, nell’ambito del primo atto ad essa incombente nel primo procedimento, l’incom- petenza di tale giudice (C. giust. 12.11.2014, L c. M, cit.). Allo stesso modo non si può derivare un’accettazione ai sensi dell’art. 12, par. 3 dal solo rilievo che il mandatario ad litem rappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d’ufficio dal giudice stesso a fronte dell’im- possibilità di notificare alla controparte medesima l’atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice (C. giust. 21.10.2015, Gogo- va, cit.). La competenza ex art 12 viene meno con la pro- nuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale pro- cedimento (C. giust. 1.10.2014, C-436/13, E. c. B.). Il re- golamento prevede altri titoli di giurisdizione derogatori all’art. 8 relativi ai casi di trasferimento lecito e illecito di un minore (artt. 9-11) e al caso in cui non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’art. 12. In tale ultima circostanza, così come in presenza di minori rifugiati o sfollati, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore (art. 13). Inoltre, è prevista la possibilità di trasfe- rimento di competenza verso l’autorità di un altro Stato membro considerata più idonea a conoscere il caso (art. 15). Tale ultima disposizione si applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo di- ritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmen- te diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro. Per poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il

trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in detto altro Stato mem- bro; il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore. Il giudice competente di uno Stato membro non deve tenere conto né dell’incidenza di un possibile trasferimento di detto caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto di libera circolazione delle persone in- teressate diverse dal minore interessato, né del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considera- zioni di questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo ne- gativo sulla situazione di tale minore (C. giust. 27.10.2016, C-428/15, Child and Family Agency c. J.D.). L’art. 14 è dedicato alla c.d. competenza residua. Ai sen- si del par. 1, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 8-13, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato, quindi per l’ordinamento italiano dalle Convenzioni dell’Aja del 1996 e del 1961 e, nei rapporti con i paesi non vincolati da tali Convenzioni, dall’art. 37 della l. n. 218/1995. Si rammenta che, in base all’art. 20, in casi d’urgenza, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone pre- senti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del regolamento, è competente a conoscere nel me- rito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Questi provvedimenti cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti rite- nuti appropriati (C. giust. 26.4.2012; Health Service Exe- cutive, cit.; 15.7.2010, C-256/09, Purrucker I). Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 8-13 la competenza, in cia- scuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Sta- to, ciò conducendo, in base all’ordinamento italiano, all’art. 42 della l. n. 218/1995. La sussistenza della giuri- sdizione va valutata al momento della proposizione della domanda (art. 16). Un giudice si considera comunque adi- to alla data del deposito del ricorso, anche se il procedi- mento venga poi sospeso su istanza dell’attore e il conve- nuto non sia a conoscenza né sia intervenuto nel processo a causa del difetto di notifica da parte dell’attore (C. giust. 16.7.2015, C-507/14, P c. M). Inoltre, la data in cui la do- manda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale è la data in cui siffatto deposito è effettuato presso l’autorità giurisdizionale interessata, an- che se esso non dà immediato avvio al procedimento se- condo il diritto nazionale (C. giust. 22.6.2016, C-173/16, M.H. c. M. H). Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 17), ma il giudice deve effettuare il controllo in limine litis. La costituzione in giudizio del convenuto non è idonea a sanare il difetto di giurisdizione. Non è immediatamente ricorribile per Cassazione la sen- tenza che accerta la sussistenza della giurisdizione sulla base del regolamento, senza definire il giudizio nel merito (Cass. S.U. 12.2.2013 n. 3268). L’art. 19 contiene anche norme sulla litispendenza e sulla connessione internazio- nali, che nel regolamento vengono trattate allo stesso mo-

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