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60 Rappresentanza volontaria

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 129-131)

La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel ca- so concreto.

L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

SOMMARIO

1. Nozioni. Ambito di applicazione. – 2. Validità sostanziale della procura. – 3. Validità formale della procura. – 4. Strumenti di diritto internazionale. – 5. Il rinvio ex art. 13.

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1. Nozioni. Ambito di applicazione. – La “rappresentan- za” è l’istituto in base al quale ad un soggetto (c.d. rappre- sentante) è attribuito il potere di compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto (c.d. rappresentato). Se il rap- presentante oltre che agire “per conto” agisce anche “in nome” si parla di rappresentanza c.d. diretta/propria, in caso contrario, invece, di rappresentanza c.d. indiretta. La distinzione si basa dunque sulla presenza o assenza della spendita del nome (c.d. contemplatio domini) la quale fa sì che gli effetti dell’atto giuridico compiuto si producano direttamente in capo al rappresentato. Nel caso di rappre- sentanza indiretta, poiché vi è una interposizione reale di persona, gli effetti si producono esclusivamente in capo al rappresentante a cui, poi, spetterà il compito di trasmetterli al rappresentato. A seconda che il potere venga conferito direttamente dall’interessato o sia di fonte legale si distin- gue, poi, tra rappresentanza c.d. legale e rappresentanza c.d. volontaria. Come emerge chiaramente dalla stessa ru- brica, l’articolo in esame è volto a regolamentare esclusi- vamente le ipotesi di rappresentanza volontaria diretta. Esulano, quindi, dall’art. 60 sia la rappresentanza legale (disciplinata dalle legge regolatrice del rapporto da cui deriva) che la rappresentanza organica (ovverosia il pote- re rappresentativo che compete agli organi esterni di un ente giuridico, la cui disciplina rientra nello statuto del- l’ente. BIANCA, Diritto civile – Il contratto (vol. 3), Mila- no, 2000, p. 78) nonché la rappresentanza volontaria indi- retta. Oggetto della presente disposizione, inoltre, non è qualsiasi profilo connesso alla rappresentanza volontaria diretta ma esclusivamente la procura intesa quale atto giuridico di attribuzione della funzione rappresentativa (VISANTINI, sub art. 1392, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1993, p. 249). Nello specifico, il co. 1 regola l’idoneità, la validità sostanziale e l’interpretazione del- l’atto di conferimento, mentre il co. 2 ne disciplina la vali- dità formale. Restano pertanto escluse, tra l’altro, la disci- plina del rapporto tra rappresentante e rappresentato, che sarà invece regolata sulla base della legge applicabile al negozio di gestione, così come l’eventuale conflitto d’in- teressi nonché la legge applicabile alla capacità d’agire del rappresentato e del rappresentante che viene, invece, indi- viduata ai sensi dell’art. 23. Anche la procura alle liti non rientra nel campo di applicazione dell’art. 60, risultando invece disciplinata dalla legge regolatrice del processo ai sensi dell’art. 12 (v. sub art. 12. In questo senso, v. Rela- zione allegata allo schema di articolato, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 980). È controverso se vi rientri anche la ratifica dell’attività svolta dal falsus procurator. Infatti, se da un lato si è affermato che la ratifica, così come le conseguenze del negozio concluso dal falsus procurator, rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 60 in quanto con essa si realizza l’effetto tipico della rappresen- tanza (BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, 2011, p. 291), dall’altro, si è parimenti sostenuto che do- vrebbe applicarsi la stessa legge del negozio cui accede (TROMBETTA, PANIGADI, Rappresentanza volontaria e diritto internazionale privato, Padova, 2003, p. 181 ss.). 2. Validità sostanziale della procura. – La legge applica- bile alla validità sostanziale della procura viene individua- ta dal co. 2 dell’art. 60 secondo due diversi criteri: il luogo dove il rappresentante ha la propria sede d’affari; lo Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi

poteri. 1) Il primo criterio – ubicazione della sede d’affari – è destinato a operare esclusivamente in presenza di due presupposti cumulativi: la professionalità del rappresen- tante (: il rappresentante deve agire a titolo professionale) e la conoscenza o conoscibilità della sua sede d’affari da parte del soggetto terzo con cui il rappresentante negozia in nome e per conto del rappresentato. Si è affermato che il requisito della conoscibilità debba riferirsi non solo al luo- go della sede d’affari ma anche allo stesso carattere pro- fessionale dell’attività rappresentativa (v. BAREL, sub art. 60, in Commentario breve al Codice Civile, a cura di Cian, Trabucchi, Padova, 2011, p. 4082). In applicazione dell’art. 60, in giurisprudenza è stata riconosciuta la validi- tà di una procura conferita da una società di Singapore a una società italiana ritenendo applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato in cui la rappresentante aveva la sede d’affari (Trib. Bergamo 4.12.2002, in Riv. dir. int. priv. proc. 2003, p. 986 ss.). Si ritiene che, come espres- samente previsto ad esempio dalla normativa svizzera, il presente criterio funzioni anche quando tra rappresentante e rappresentato vi sia un rapporto di lavoro così che la se- de d’affari in cui opera il rappresentante è anche la sede del rappresentato (MOSCONI,CAMPIGLIO, Diritto interna- zionale privato e processuale, Torino, 2015, I, p. 502). La disposizione in commento non fornisce un elemento di carattere temporale in grado di identificare la sede nel- l’ipotesi in cui essa venga trasferita e quindi muti nel tempo. Al riguardo, si ritiene logico considerare quale momento determinante la legge applicabile quello del- l’esercizio dei poteri da parte del rappresentante (MOSCO- NI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e proces- suale, Torino, 2015, I, p. 503; CONETTI,TONOLO,VISMA- RA,Commento alla riforma del diritto internazionale pri- vato italiano, Torino, 2009, p. 283). Nel caso coesistano più sedi in Stati diversi, si discute in dottrina se ci si deb- ba riferire alla sede principale, a quella conosciuta dal ter- zo oppure alle sede che presenta in concreto un legame più significativo con gli atti posti in essere dal rappresentante (v. BAREL, sub art. 60, in Commentario breve al Codice Civile, a cura di Cian, Trabucchi, Padova, 2011, p. 4082). Sul punto, facendo leva sull’importanza della prevedibilità della legge applicabile, si è affermato che solo laddove il terzo potesse conoscere più di una sede d’affari si potrebbe ricorrere al criterio del maggior numero di punti di contat- to con il negozio rappresentativo, criterio quest’ultimo che riflette quello previsto dall’art. 11, co. 3 della Convenzio- ne dell’Aja del 14.3.1978 sulla legge applicabile ai con- tratti d’intermediazione e alla rappresentanza (PETTINATO, sub art. 60, in AA.VV., Commento alla riforma del siste- ma italiano di diritto internazionale privato – L. 31 mag- gio 1995, n. 218, in Le nuove leggi civili commentate, 1996, 5/6, p. 1425). 2) Il secondo criterio – luogo di eser- cizio in via principale dei poteri – opera in via sussidiaria fungendo da norma di chiusura per tutte quelle ipotesi che non rientrano nella sfera di cui al primo criterio e, quindi, nei casi in cui non sia conosciuta o conoscibile la sede d’affari del rappresentante che agisca titolo professionale o nell’ipotesi di rappresentante non professionale. Peraltro la dottrina ritiene che l’esercizio professionale debba essere stabile, esulando dall’ambito applicativo del primo criterio un’attività avente carattere sì professionale ma tuttavia occasionale (TROMBETTA, PANIGADI, sub art. 60, in AA.VV., Commentario del nuovo diritto internazionale

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