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47 Capacità di testare

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 105-107)

La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del dispo- nente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

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SOMMARIO

1. Deroga alla disciplina generale delle capacità speciali. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Reg. UE 4.7.2012 n. 650.

1. Deroga alla disciplina generale delle capacità speciali. – La disposizione in esame sottrae la regolamentazione della capacità di testare all’area di applicazione della gene- rale lex successionis, individuata a norma dell’articolo che precede (v. sub art. 46). Viene infatti adottato, in materia, un distinto criterio di collegamento, ossia quello della cit- tadinanza posseduta dal de cuius, non al momento della morte, bensì al tempo della redazione, della modifica o della revoca del testamento. Il risultato è quindi quello per cui la capacità del soggetto di compiere l’atto deve essere valutata in base alla sua legge nazionale, temporal- mente riferita al momento del compimento dell’atto mede- simo. Tale soluzione, già sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti anteriormente alla riforma (per la dottrina: VITTA, Diritto internazionale privato, Torino, 1973, II, p. 37; BALLARINO, Successione ereditaria (dirit- to internazionale privato), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 1279; per la giurisprudenza: Trib. Matera 31.7.1954, in Giur. it., 1955, I, II, p. 520; App. Firenze 29.3.1967, in Riv. dir. int. priv. proc., 1968, p. 118) ed ora accolta dal legislatore, garantisce la maggior certezza del diritto: è solo mediante il richiamo alla legge nazionale, al tempo del confezionamento dell’atto, che si consente al testatore di valutare immediatamente la sussistenza delle condizioni di validità del testamento stesso, senza che eventuali successivi mutamenti di cittadinanza possano assumere alcuna rilevanza; viceversa, il riferimento alla legge nazionale, ovvero alla legge dello Stato di residenza del de cuius, al tempo della morte, avrebbe comportato il rischio che l’applicazione di un diverso diritto, identifica- bile solo al momento del decesso, invalidasse ex post la disposizione testamentaria. Si deve quindi concludere che, da un lato, il testamento valido, sotto il profilo della capa- cità, a norma dell’art. 47, rimanga tale anche qualora la lex successionis ex art. 46 disponga diversamente e che, dall’altro, quest’ultima non possa sanare l’invalidità del negozio invalido per incapacità secondo la legge nazionale del disponente al tempo della testamenti factio. La norma dà luogo, evidentemente, ad una deroga rispetto alla rego- la generalmente seguita per le capacità speciali, per cui le speciali condizioni di capacità, eventualmente richieste per il compimento di determinati atti, dovrebbero essere sotto- poste alla stessa legge regolatrice di questi ultimi (v. sub art. 20 e art. 23, co. 1) (CLERICI, sub art. 47, in Comm. Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi- Clerici, Padova, 1996, p. 241; TONOLO, sub art. 47, in Comm. Conetti-Tonolo-Vismara, Torino, 2009, p. 210; DI

FABIO, Le successioni nel diritto internazionale privato, in Tratt. Rescigno-Ieva, II, Padova, 2010, p. 784 ss.; DAMA- SCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, Milano, 2013, p. 22).

2. Ambito di applicazione. – Il criterio di collegamento è esteso espressamente alla modifica ed alla revoca del te- stamento, sic et simpliciter menzionate, il che sembrerebbe consentirne l’applicabilità anche alle ipotesi di modifica e revoca non realizzate mediante un successivo atto testa- mentario, bensì per mezzo di un diverso atto scritto, ovve-

ro in conseguenza di fatti concludenti o di eventi soprav- venuti (DI FABIO, Le successioni nel diritto internazionale privato, cit., p. 786). Si esclude che l’art. 47 possa include- re la disciplina della capacità a succedere e a ricevere per testamento, le quali, in quanto capacità speciali, sono co- me d’ordinario regolate dalla legge di disciplina del rap- porto cui afferiscono, ossia dalla legge successoria ex art. 46. Parimenti, è prevalente l’orientamento che sottrae all’ambito di applicazione della norma in commento la disciplina dell’incapacità naturale o dei vizi della volontà del testatore, trattandosi di questioni così strettamente connesse alla natura dell’atto da essere attratte dalla legge regolatrice del medesimo (CLERICI, sub art. 47, cit., p. 241 ss.; PICONE, La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 77; BALLARINO, Diritto interna- zionale privato, Padova, 1999, p. 532; DI FABIO, Le suc- cessioni nel diritto internazionale privato, cit., p. 786; DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle succes- sioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, cit., p. 22 ss.).

3. Reg. UE 4.7.2012 n. 650. – Anche il Reg. UE 4.7.2012 n. 650, sottrae la disciplina della capacità di testare all’area di applicazione della lex successionis generale, dedicando ad essa distinti criteri di collegamento. A norma dell’art. 26 reg. sono attinenti alla validità sostanziale di una di- sposizione a causa di morte le questioni concernenti: la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione, le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione, l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte, l’inter- pretazione della disposizione, il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione. La legge regolatrice della validità sostanziale delle disposizioni a causa di mor- te è individuata nella c.d. lex successionis anticipata, os- sia nella legge che, in base ai criteri di cui agli artt. 21, § 1° e 22 reg. (per l’analisi di questi v. sub art. 46), regole- rebbe la successione del disponente, se questi morisse al tempo in cui la disposizione viene fatta (art. 25 reg. per i patti successori; art. 24 reg. per le disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori). È fatta salva la possibi- lità per il disponente (art. 24, § 2° reg.), o per le parti del patto successorio (art. 25, § 3° reg.), di designare, quale legge regolatrice della validità sostanziale della disposi- zione, la legge nazionale del disponente, al tempo in cui la disposizione viene fatta (DAMASCELLI, Diritto inter- nazionale privato delle successioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, cit., p. 97 ss.; DA- VÌ, ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell’Unione Europea, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2013, V, II, p. 64; FRANZINA, LEANDRO, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa, in Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 320). Tale professio iuris è da farsi nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 22 reg.

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