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42 do Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stat

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membri diversi siano state proposte domande sulla respon- sabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesi- mo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Quando la compe- tenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’au- torità giurisdizionale preventivamente adita (applicabile analogicamente, anche se dettata in materia matrimoniale, C. giust. 6.10.2015, C-489/14, A c. B: nel caso di procedi- menti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità giurisdizionali di due Stati membri, l’art. 19, par.1 e 3 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il procedimento di- nanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della se- conda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizio- nale preventivamente adita deve considerarsi non accerta- ta). Sullo specifico onere di diligenza nel compimento del- le attività successive al deposito del ricorso introduttivo del giudizio preventivamente proposto, ossia a quelle che conducono alla notifica dello stesso, allo scopo di evitare «effetti prenotativi» della giurisdizione verso il foro più favorevole, Trib. Palmi 28.1.2013. L’art. 19 è applicabile alla sola litispendenza intracomunitaria. Per la litispen- denza con Stati terzi si applica l’art. 7 della l. n. 218/1995 (Cass. S.U. 18.3.2016 n. 5420; ord. 2.5.2016 n. 8619). Le disposizioni dell’art. 19 non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genito- riale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvi- sori ex art. 20 e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente an- ch’essa con la domanda di decidere della responsabilità genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo. Il fatto che dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del pro- cedimento sommario sia competente ai sensi del regola- mento non esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimo- strino la competenza del giudice adito ai sensi del suddetto regolamento. Quando l’autorità giurisdizionale adita suc- cessivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una doman- da introdotta dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest’ultima conformemente al regolamento, e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta

in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizio- nale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l’esame della doman- da di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tem- po ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia (C. giust. 9.11.2010, causa C-296/10, Purrucker II). Sul sistema generale di riconoscimento delle decisioni v. sub art. 32, par. 3, con la distinzione che i motivi di non rico- noscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale sono indicati nell’art. 23. Ai fini di tale norma rilevano le decisioni incompatibili emesse, oltre che nello Stato richiesto o in un altro Stato membro, nello Stato ter- zo di residenza abituale del minore (MAGRONE, L’ese- cuzione delle decisioni in materia familiare secondo il re- golamento (CE) n. 2201/ 2003, in CARELLA (a cura di), Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: pro- blematiche di diritto internazionale ed europeo, Bari, 2007, p. 239). Non può essere negato il riconoscimento di una decisione straniera per il contrasto con un provvedi- mento provvisorio ai sensi dell’art. 20, destinato a perdere efficacia a seguito dei provvedimenti appropriati del giu- dice competente per il merito (Cass. 16.10.2009 n. 22093). L’art. 56 richiede che una pubblica autorità dello Stato richiesto approvi preliminarmente il collocamento del mi- nore in un istituto di custodia ubicato in tale Stato ma la mancanza di tale approvazione può essere sanata a poste- riori, sospendendo nelle more l’esecuzione della sentenza (C. giust. 26.4.2012, Health Service Executive, cit.). La decisione deve essere riconosciuta anche se ha applicato una legge di contenuto diverso rispetto alla legge dello Stato richiesto ovvero una legge diversa da quella designa- ta dalle norme di conflitto dello Stato richiesto (art. 25). Il divieto di riesame nel merito non preclude l’adozione di provvedimenti diversi da parte del giudice di un diverso Stato membro, quando questo sia divenuto competente, ad es. perché è mutata la residenza abituale del minore (art. 26). Il giudice dello Stato richiesto non può controllare la competenza giurisdizionale dello Stato d’origine (art. 24; C. giust. 15.7.2010, Purrucker I, cit.). Quanto all’ese- cuzione, ai fini della dichiarazione di esecutività, riser- vata ai provvedimenti sulla responsabilità genitoriale (ad eccezione delle pronunce relative al diritto di visita e alle decisioni sul ritorno del minore emanate in base all’art. 11, par. 8 del regolamento per le quali è abolito l’exequatur), la decisione straniera può essere anche solo provvisoria- mente esecutiva (LOPES PEGNA, Concentrazione delle di- fese nello Stato di origine e sue conseguenze per il ricono- scimento e l’esecuzione delle decisioni, in BOSCHIERO, BERTOLI (a cura di), Verso un ordine «comunitario» del processo civile, Editoriale Scientifica, 2008, p. 106). La procedura di exequatur è necessaria per le decisioni relati- ve all’affidamento del minore (Cass. S.U. 20.12.2006 n. 27188, cit.) e al suo collocamento in un istituto di custodia in altro Stato membro (C. giust. 26.4.2012, Health Service Executive, cit.). Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale devono essere dichiarate esecutive negli Stati membri diversi da quello d’origine prima di potervi spie- gare i loro effetti costitutivi (Cass. S.U. 20.12.2006 n. 27188). La dichiarazione di esecutività attribuisce alla de- cisione i soli effetti esecutivi in essa indicati: in particolare la decisione di collocamento del minore in un istituto di

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custodia può essere dichiarata esecutiva nello Stato mem- bro solo per la durata in essa indicata (C. giust. 26.4.2012, Health Service Executive, cit.). La competenza territoriale per la procedura di exequatur è individuata nel luogo della residenza abituale della parte esecutata o del minore di cui si tratta, o, in mancanza, nel luogo dove deve avvenire l’esecuzione (art. 29, par. 2; MAGRONE, op. cit., p. 229). La competenza funzionale per la procedura di riconosci- mento in via principale e di dichiarazione di esecutività di una decisione spetta in Italia alla Corte d’Appello (Trib. min. Sassari 8.8.2002, in Fam. e dir., 2003, p. 60). Ai fini della procedura di exequatur la parte istante deve dimo- strare di aver notificato la decisione alla parte contro cui l’exequatur è richiesto, ma la notificazione può avvenire anche nel corso della procedura (BARATTA, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della fami- glia, in PICONE (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, p. 192). Il procedimen- to per la dichiarazione di esecutività è sommario, a con- traddittorio differito ed eventuale, essendo necessaria l’opposizione della parte interessata (CARBONE,CARBO- NE, Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle deci- sioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi: il regolamento (CE) n. 1347/2000, in CARBONE,FRIGO,FUMAGALLI (a cura di), Diritto processuale civile e commerciale comuni- tario, Milano, 2004, p. 86; tuttavia, C. giust. 11.7.2008, C- 195/08 PPU, Inga Rinau: quando il procedimento previsto dall’art. 31 sia instaurato per ottenere una declaratoria di non riconoscibilità, il contraddittorio dev’essere immedia- tamente instaurato). Le spese di lite della fase del proce- dimento debbono essere poste a carico della parte soccom- bente (QUEIROLO, op. cit., p 335). Il termine di un mese per l’opposizione è previsto solo ove sia stata concessa la dichiarazione di esecutività della decisione straniera (MO- SCONI, Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni straniere nei recenti rego- lamenti comunitari, in Riv. dir. int. pr. proc., 2001, p. 552). La notificazione del provvedimento di exequatur ai fini del decorso del termine per l’opposizione deve essere compiuta dalla parte istante (BARATTA, op. cit., p. 194). L’opposizione non ha effetti sospensivi dell’efficacia ese- cutiva della decisione nello Stato membro richiesto, quan- do riguarda la collocazione di un minore in un istituto di custodia (CG C. giust. 26.4.2012, Health Service Executi- ve, cit.). La procedura per la dichiarazione di esecutività, per quanto non prevista dal regolamento, è regolata dal diritto interno dello Stato richiesto (MOSCONI, op. cit., p. 551), che disciplina il rito da seguire nel procedimento di opposizione in modo che sia idoneo ad assicurare il con- traddittorio tra le parti (BARATTA, op. loc. cit.). Se la deci- sione straniera non è definitiva, il giudice può ordinare la sospensione del procedimento per la dichiarazione di esecutività, ma deve assegnare un termine per l’impu- gnazione al convenuto per evitare un’eccessiva dilatazione dei tempi (LOPES PEGNA, op. ult. cit., p. 107). Il provve- dimento sulla sospensione del procedimento e sulla fissa- zione di un termine per l’impugnazione nello Stato mem- bro di origine non è soggetto a mezzi ordinari di impugna- zione (BARATTA, op. cit., p. 195). Per una sintesi, in lin- gua inglese di molte sentenze inedite applicative del rego- lamento, nonché della l. n. 218/1995, si rinvia al database pubblicato sul sito internet www.eufams.unimi.it, creato

nell’ambito del progetto “Planning the future of cross- border families: a path through coordination’ (EUFam’s)”, co-finanziato dal Programma Justice della Commissione europea.

5. Segue. I tratti fondamentali della Convenzione del- l’Aja del 1996. – Venendo alla Convenzione dell’Aja del

1996, l’art. 5 attribuisce la competenza per l’adozione delle misure di protezione elencate nell’art. 3 alle autorità – comprese quelle amministrative – del luogo in cui il mi- nore ha la propria residenza abituale, abbandonando così definitivamente il titolo di giurisdizione legato alla cittadi- nanza del minore che, per quanto non principale, era anco- ra presente nella Convenzione del 1961 in relazione ai c.d. rapporti di autorità (v. supra, sub par. 2; BARUFFI, La Convenzione, cit., p. 990). La Convenzione non contiene una definizione della nozione di residenza abituale, de- mandando quindi ai giudici nazionali il compito della sua determinazione, sulla base di elementi fattuali, tenendo in considerazione che si tratta, al pari di quanto avviene nell’ambito del regolamento, di un concetto autonomo, da interpretarsi alla luce degli obiettivi della Convenzione stessa, anziché dei diritti nazionali degli Stati contraenti. L’art. 6 fonda sulla presenza del minore rifugiato o sfollato sul territorio dello Stato contraente la competenza di quest’ultimo ad adottare misure protettive nei suoi con- fronti. La presenza del minore – o dei suoi beni – in uno Stato contraente giustifica anche l’adozione, da parte delle autorità di quello Stato, delle misure dettate da situazioni di urgenza (art. 11) o di quelle provvisorie (art. 12), che, a differenza di quanto avviene nel Reg. n. 2201/2003, sono disciplinate in norme distinte. Le disposizioni di entrambe le norme devono essere interpretate restrittivamente, com- portando una deroga alla regola generale della residenza abituale del minore. Il campo di applicazione delle due previsioni è più ampio di quello che si ricava dagli artt. da 5 a 10 della convenzione, ricomprendendo tutti i minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente, o che ivi posseggono beni, anche quando la loro residenza abi- tuale è ubicata al di fuori di tali Stati (amplius, Lagarde Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention e Practical Handbook on the Operation of the 1996 Child Protection Convention, reperibili al sito inter- net https://www.hcch.net). In punto di legge applicabile, la scelta effettuata dalla convenzione è quella di far coin- cidere di regola forum e ius (art. 15), al fine di facilitare il compito delle autorità competenti chiamate così ad appli- care la loro legge, fatta salva la possibilità, qualora lo ri- chieda la necessità di proteggere la persona o i beni del minore, di applicare la diversa legge di un paese con cui il minore presenti un collegamento più stretto, anche se non contraente. Alla regola generale dell’art. 15 sono affianca- te una serie di norme relative all’individuazione di criteri di collegamento specifici per determinate situazioni con- nesse alla responsabilità genitoriale. Si tratta del- l’attribuzione o dell’estinzione di pieno diritto di una re- sponsabilità genitoriale, senza necessità dell’intervento di un’autorità, per le quali l’art. 16 prevede l’applicazione della legge del luogo di residenza abituale del minore. Nei casi invece in cui sia necessario l’intervento dell’autorità – giudiziaria o amministrativa – si applica la regola generale di cui all’art. 15 par. 1. In caso di trasferimento del minore in un paese diverso da quello sulla base della cui legge è

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