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Autonomia patrimoniale e soggettività giuridica

Profili civilistici dei patrimoni separat

7. Autonomia patrimoniale e soggettività giuridica

Almeno prima facie, la personalità giuridica sembrerebbe coincidere con l’autonomia patrimoniale perfetta. Ed è in questo senso che s’è asserito che il patrimonio separato avrebbe prefigurato una «persona giuridica a metà» o un «patrimonio semiautonomo» (285).

Del rapporto tra il patrimonio separato e la soggettività giuridica si dirà nel § che segue. Per ora basti rimarcare come non sempre l’autonomia patrimoniale, intesa quale assoluta reciproca segregazione dei nuclei dissociati, coincida con la personalità giuridica, e la riprova può trarsi tanto nella società in accomandita per azioni, dove i soci accomandatari non godono della limitazione di responsabilità, quanto nell’art. 38 c.c. (limitatamente alla parte in cui dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune) (286) che, pur

(284) MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1947, p. 223 ss. (il corsivo del testo è dell’A.).

(285) DONADIO, I patrimoni separati, Città di Castello, 1941, p. 37.

(286) Le finalità di garanzia sottese all’art. 38, nella parte in cui dispone, invece, che delle stesse obbligazioni rispondano personalmente e solidalmente anche le persone che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, derivano dalla mancanza, nello statuto codicistico delle associazioni non riconosciute, di forme di pubblicità relative tanto ai poteri di rappresentanza dei singoli associati quanto, soprattutto, alla consistenza patrimoniale del fondo comune, e quindi nelle istanze di tutela del terzo contraente, che potrebbe perciò fare affidamento sulla solvibilità di chi abbia negoziato con lui. Il nesso d’accessorietà corrente con la responsabilità primaria dell’associazione ha dunque ricondotto la solidarietà passiva nel paradigma legale dell’obbligazione fideiussoria: in questo senso, gli interpreti non hanno esitato ad assoggettare il diritto del terzo creditore alla decadenza dell’art. 1957 c.c. (Cass., 6 agosto 2002, n. 11759, in Giust. civ. Mass., 2002, 1475: «La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il

attribuendole un’autonomia patrimoniale, tuttavia non conferisce una personalità giuridica all’organizzazione collettiva (non riconosciuta) (287).

Se davvero l’autonomia patrimoniale e la personalità giuridica fossero i termini d’una equazione giuridica, analoga conclusione dovrebbe allora trarsi, per una evidente regola transitiva, anche per il patrimonio separato (288), ove fosse assimilato a quello autonomo, partecipando della medesima natura, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria che ha negato una personificazione del patrimonio del fallito (289). Sarebbe fuorviante comunque asserire che, seppur privo di soggettività propria, il patrimonio separato sia talvolta trattato alla stessa stregua d’una persona giuridica, poiché nella «scienza giuridica essere trattati come persona giuridica ed essere persona giuridica è la medesima cosa, giacché l’ontologia giuridica deriva dal trattamento (rectius: qualificazione) operato dalle norme» (290). Per questo dovrebbe convenientemente negarsi una distinta capacità,

diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore». In senso del tutto conforme, v. anche Cass., 27 dicembre 1991, n. 13946, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 12; oltre alla Cass., 26 febbraio 1985, n. 1655, in Foro it., 1985, I, 2672), né ad escludere, a norma dell’art. 1944 c.c., un beneficio di preventiva escussione del fondo comune (Cass., 21 novembre 1984, n. 5954, in Giust. civ. Mass., 1984, fasc. 11: «La responsabilità personale e solidale di colui che ha operato in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, non è subordinata al beneficio della preventiva escussione del fondo comune, che opera soltanto se espressamente pattuito dalle parti o indicato dalla legge». Sul difetto di un dovere del terzo contraente di preventiva escussione del fondo comune, v., già nella massima ufficiale, Cass., 20 luglio 1998, n. 7111, in Giust.

civ. Mass., 1998, 1559).

Considerata la ratio dell’art. 38 c.c., l’obbligazione di garanzia graverebbe soltanto coloro che, in concreto, avessero contrattato con il terzo, indipendentemente dalla carica realmente ricoperta: del debito dell’associazione potrebbe perciò rispondere, al pari del fideiussore, il semplice associato e non quanti avessero approvato l’operazione o concorso a darvi esecuzione (si veda, a questo proposito, la massima tratta dalla Cass., 22 luglio 1981, n. 4710, in Giust. civ. Mass., 1981: «La responsabilità personale di cui all’art. 38 c.c. non è a carico di tutti coloro che, essendo a capo dell’ente, hanno comunque approvato l’operazione e concorso a darvi esecuzione, pur senza aver partecipato alla stipulazione del negozio, ma soltanto a carico delle persone che siano entrate in relazione giuridica con il terzo dichiarando la volontà dell’ente, qualunque carica esse ricoprano e ancorché siano semplici associati». Tra i precedenti in termini, cfr. anche il Trib. Milano, 17 novembre 1997, in Società, 1998, 678, con nota di ZAMPERETTI;Cass., 21 maggio 1998, n. 5089, in

Giust. civ. Mass., 1998, 1095).

(287) PINO, Il patrimonio separato, cit., p. 4.

(288) FERRARA, Patrimonio sotto amministrazione, in Riv. dir. comm., 1912, I, 317; BONELLI,

Del fallimento, I, Milano, 1938, p. 507.

(289) La dottrina maggioritaria di lingua tedesca conviene nel ritenere che il patrimonio separato sia privo di personalità giuridica. Cfr., per tutti, OERTMANN, Kommentar zum B.G.B.,

Allgemeiner Teil, Berlin, 1927, p. 255.

anche solo processuale, al patrimonio separato che tuttavia non fallisce, né in proprio, né per attrazione (291) all’insolvenza del patrimonio di provenienza (292).

Invero, se si abbandona la finzione naturalistica dell’appartenenza del patrimonio comune dei soci ad una unica persona (art. 2331 c.c.), allora l’autonomia potrebbe davvero assimilarsi alla separazione del patrimonio sociale dai patrimoni dei singoli soci conferenti (293), con l’avvertenza che la diversa nomenclatura alluderebbe, quale espressione convenzionale di sintesi, al complesso di norme organizzative del patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2247 c.c., dalla disciplina dei conferimenti a quella del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (294).

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