La responsabilità del patrimonio destinato allo specifico affare S OMMARIO : 1 La responsabilità limitata (ex contractu) 2 La responsabilità
6. Segue: la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata
Dopo aver ipotizzato la configurabilità d’un «fallimento senza fallito», la Relazione generale allo schema di d.d.l. recante la delega al Governo per la riforma delle procedure concorsuali stabilì che la violazione delle regole della separatezza tra patrimonio sociale e patrimonio destinato avrebbe consentito il concorso dei creditori particolari sui beni della società, previa escussione del patrimonio separato (§ 4.3., lett. g.). Alla violazione «fraudolenta» di quelle regole sarebbe quindi seguita, per l’art. 209 dello schema del d.d.l. di riforma, una responsabilità illimitata e solidale (degli amministratori e) della società.
De iure condito, l’art. 156 l. fall. non allude ad alcuna decadenza della società che
abusi della separazione patrimoniale dal beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni contratte nella conduzione dello specifico affare. Sennonché, poiché della violazione delle regole di separatezza risponde anche la stessa società, per il rapporto organico che la lega agli amministratori, per quello di preposizione dell’art. 2049 c.c. ovvero in applicazione estensiva dell’art. 2497 c.c. (112), i creditori particolari potrebbero insinuare al passivo fallimentare il proprio credito risarcitorio (art. 2447 quinquies, 3° comma, c.c.; art. 156, 2° comma, l. fall.): vale, in sostanza, la stessa regola dell’art. 209 dello schema del d.d.l. di riforma delle procedure concorsuali, benché, applicandosi l’art. 2043 c.c., l’illecito dell’amministratore non necessiti del dolo specifico (113).
In caso di società in bonis, invece, salva la prova del maggior danno la responsabilità da fatto illecito graverebbe su un debitore (almeno di regola) in grado d’adempiere l’obbligazione risarcitoria: poiché il danno consegue alla violazione dell’obbligo d’integra conservazione della garanzia generica dei creditori particolari (114), dovrà qui tenersi conto della clausola di garanzia dell’art. 2447 bis, 2° comma, c.c. che non consente la costituzione di patrimoni destinati per un valore complessivamente eccedente il dieci per cento del patrimonio netto della società (115).
(112) MEOLI, Patrimoni destinati e insolvenza, in Fall., 2005, 120.
Lo stesso deve ovviamente valere, a norma degli artt. 2447 quinquies, 4° comma, c.c. e 156, 2° comma, l. fall. in combinato disposto, per la confusione di patrimoni ingenerata dal compimento di atti relativi allo specifico affare che non rechino espressa menzione del vincolo di destinazione.
(113) Mentre l’art. 209 dello schema del d.d.l. di riforma alludeva, come sopra ricordato, ad una violazione «fraudolenta» delle regole di gestione separata.
(114) Già posta al vaglio di congruità, rispetto alla realizzazione dell’affare, ai sensi dell’art. 2447 ter, lett. c), c.c.
(115) Ciò con l’avvertenza che altro dall’azione di responsabilità dell’art. 2394 c.c. è quella dell’art. 2395 c.c., per il danno direttamente cagionato dagli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, al patrimonio del singolo (terzo) creditore.
Trattandosi di illecito aquiliano, la violazione delle regole di separatezza prova la colpa dell’art. 2043 c.c. e provoca l’inopponibilità della destinazione di scopo dell’art. 2447
bis (116) con cui è attuata una equa ridistribuzione solidaristica delle passività tra le classi creditorie altrimenti separate. La decadenza dalla limitazione della responsabilità altrimenti goduta dall’ente societario a norma del comma 3 dell’art. 2447 quinquies è la stessa sanzione prevista per l’erede che alieni, conceda in garanzia o altrimenti disponga dei beni ereditari senza la necessaria autorizzazione giudiziale (art. 493 c.c.) (117), nonché per il socio accomandante che s’ingerisca nell’amministrazione sociale (art. 2320): dopo l’estensione dell’unipersonalità originaria alla società per azioni (art. 2328 c.c.), l’illecito tipizzato dall’art. 156, comma 3, l. fall. è dunque sanzionato alla stessa stregua della legge portoghese sull’impresa commerciale individuale a responsabilità limitata (118).
Pur condividendone i presupposti (119), la fattispecie diverge da quella dell’abuso della personalità giuridica poiché, per l’assenza d’alterità soggettiva del patrimonio destinato allo specifico affare, la responsabilità civile impegnerebbe soltanto il patrimonio della
(116) Non ogni violazione delle regole di separatezza patrimoniale è sanzionata allo stesso modo, giusta la diversa valenza degli interessi sottesi a ciascuna fattispecie: sarebbe nullo (giusto il principio di tassatività delle annullabilità negoziali) il singolo atto dispositivo che violi il vincolo di destinazione dell’art. 169 c.c. (a norma del quale, giova ricordarlo, «non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente») (cfr. QUADRI, La circolazione dei beni del «patrimonio separato», in Nuova giur. civ. comm., 2006, II, 16), mentre nei riguardi della massa dei creditori concorsuali è l’inefficacia, non la nullità, la sanzione per gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44 l. fall.) (in generale, sull’inefficacia dell’atto compiuto in violazione d’un vincolo di indisponibilità, MOSCATI,
Vincoli di indisponibilità, in Noviss. Dig. it., XX, Torino, 1975, 819 ss.).
(117) Sulla decadenza dal beneficio quale sanzione nell’interesse dei creditori ereditari e dei legatari CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002, I, p. 192.
(118) Nel decreto legge 25 agosto 1986, n. 248 (sull’estabelecimento individual de
responsabilidade limitada) è infatti stabilito, al secondo comma dell’art. 11, che «in caso di
fallimento del titolare per causa collegata con l’attività svolta dall’impresa, il fallito risponde con tutto il suo patrimonio per le obbligazioni contratte, tenuto conto del fatto che il principio della separazione patrimoniale non è stato debitamente osservato nella gestione dell’impresa». Al riguardo, BALZARINI, L’impresa individuale a responsabilità limitata in Portogallo, in Riv. soc., 1988, 848 ss.
(119) Ed infatti, in quanto «operativamente equipollenti alla costituzione di una nuova società» (cfr. Relazione al decreto di riforma del 2003), i patrimoni destinati allo specifico affare possono assecondare le stesse finalità elusive dell’abuso della personalità giuridica, di talché, parafrasando i giudici della common law, potrebbe anche ritenersi che il patrimonio dell’art. 2447 bis c.c. permanga separato da quello della società sino a quando non sussista un ragionevole motivo per affermare il contrario. Sull’abuso della personalità giuridica, GALGANO, Diritto civile e commerciale, I, Padova, 2004, 203 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici.
società debitrice (art. 2325 c.c.), prefigurando una sorta di Durchgriff (120) endosocietario che non coinvolgerebbe il patrimonio del socio (121). In tal modo, quando s’ammettesse che anche i creditori sociali ex delicto possano soddisfarsi, seppure in via sussidiaria, sul patrimonio destinato allo specifico affare (122), la responsabilità solidale dell’art. 2447
quinquies, 3 comma, c.c. potrebbe allora assolvere, ex post, una funzione sostanzialmente
analoga a quella altrimenti assolta dalla (controversa) revocatoria della delibera costitutiva del patrimonio destinato, benché l’atto revocando non concreti un illecito civile (123).