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La responsabilità del fondo fiduciario per le obbligazioni da fatto illecito

Il trust di common law

13. La responsabilità del fondo fiduciario per le obbligazioni da fatto illecito

Il trust auto-dichiarato partecipa dei medesimi attributi dell’unilateralità, realità e separatezza patrimoniale che consentono di assimilarlo, specie quando lo si consideri come compendio vincolato alla soddisfazione preferenziale d’un ceto creditorio particolare, ai patrimoni destinati degli artt. 2447 bis–2447 decies (532): nonostante il diverso nomen iuris, v’è la netta impressione che il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 abbia codificato inequivoche fattispecie di trust autodichiarato, con palese funzione solutoria e di garanzia che, a veder bene, non necessiterebbero neppure d’un rinvio alla legge straniera, giusta l’applicabilità della lex fori (533) (534).

(530) Salva la facoltà, alla scadenza del termine, di costituire un nuovo patrimonio fiduciario, attraverso un nuovo contratto di fiducie speculare, quanto all’oggetto, al precedente.

(531) Cass., 13 avril 1988, in Bull. civ., 1988, I, n. 91; Cass. civ. 29 mai 1985, in Bull. civ., 1985, I, n. 163; Cass. 4 novembre 1983, ivi, 1983, I, n. 254.

(532) E’ appena il caso di ribadire che quando designi sé stesso quale trustee, il disponente è tenuto a gestire il patrimonio separato nell’interesse altrui: cfr. GAMBARO, Trust, cit., 458. Se così è, allora, è ben vero che dalla separazione patrimoniale trae vantaggio la società disponente, che potrà così giovarsi, nella realizzazione dello specifico affare, d’una limitazione della responsabilità dell’art. 2740 c.c. Tuttavia, deve riconoscersi che dall’effetto segregativo tragga beneficio proprio il creditore dello specifico affare, che potrà soddisfarsi sul patrimonio separato con preferenza rispetto ai creditori generali della società. In ogni caso, valga qui richiamare l’ultimo inciso dell’art. 2 Conv., ove è stabilito che «Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust».

(533) Per un raffronto tra il trust auto-dichiarato e i patrimoni sociali destinati da uno specifico affare, LUPOI, I trust nel diritto civile, nel Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 248. Lo schema del patrimonio segregato introdotto dal d. lgs. 17.1.2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3.10.2001, n. 366) è fedelmente riprodotto nella fattispecie di trust oggetto del parere reso in data 28.9.2004 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che si legge sul sito www.il-trust-in-

italia.it: nel caso di specie, il conferimento in trust concerneva un complesso immobiliare che i

Il trust autodichiarato produce un effetto segregativo che i nostri formanti del diritto, quello legislativo, proprio con riguardo ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, ma anche giurisprudenziale, rispetto al fondo patrimoniale (535), hanno reso peraltro inopponibile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, salvaguardando la massima tutela dell’affidamento del creditore involontario (536). Di qui la necessità di stabilire, nel tentativo di delineare una disciplina comune, se anche il trust autodichiarato possa rispondere delle obbligazioni da fatto illecito del trustee (specie quando coincida col settlor), analogamente a quanto potrebbe consentirsi ai creditori sociali ex delicto, che potrebbero rivalersi, sebbene in via sussidiaria, sul patrimonio che la società azionaria debitrice avesse destinato allo specifico affare, ove l’inopponibilità della separazione patrimoniale ai creditori involontari fosse elevata a principio d’ordine pubblico.

Ad analoghe logiche discretive sembra rispondere l’esegesi più restrittiva del limite dell’art. 170 alla responsabilità del fondo patrimoniale: il fatto illecito è, per definizione, fonte involontaria dell’obbligazione e, perciò, esulerebbe dalla previsione dell’art. 170 che, alludendo a debiti «contratti» ed all’estremo della scientia creditoris, assuma quale referente inespresso l’obbligazione da contratto (537). L’eccezionalità dell’art. 170, con riguardo alla regola dell’art. 2740, ne precluderebbe l’applicazione analogico-estensiva alle obbligazioni

ex delicto (art. 14 disp. prel.), mentre l’inopponibilità del vincolo di scopo sarebbe

che sarebbero state concordate con la Soprintendenza e finanziate tramite mutui da rimborsare con i redditi nel tempo prodotti dalla locazione del cespite del fondo fiduciario.

(534) Sull’identità strutturale e funzionale tra le fattispecie dell’art. 2447 bis c.c. ed il trust c.d. autodichiarato, PARTISANI, Trust interno e responsabilità civile del disponente, in Resp. civ., 2005, 548.

(535) Trib. S. Remo, 29 ottobre 2003, in Dir. e famiglia, 2004, 101: «La limitazione alla pignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. deve intendersi riferita alle obbligazioni nascenti da contratto e non anche a quelle nascenti da fatto illecito (sorte in capo ad uno solo dei coniugi). La formulazione testuale dell’art. 170 c.c., infatti, nel richiamarsi ad attività poste in essere dai coniugi nell’ambito dell’autonomia contrattuale e nell’indicare l’ulteriore requisito della previa scientia creditoris (con riguardo all’estraneità del credito ai bisogni della famiglia), indirizza il limite alla pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale alle sole obbligazioni ex contractu, con esclusione di quelle riferibili al paradigma dell’art. 2043 c.c.».

(536) PARTISANI, I patrimoni separati: l’inopponibilità del vincolo di destinazione alle

obbligazioni da fatto illecito, in Resp. civ., 2005, 43 ss.

(537) Nel senso che la Riforma del diritto di famiglia del 1975 (con l’abrogazione del patrimonio familiare e l’introduzione del fondo patrimoniale) non abbia mutato l’impignorabilità del patrimonio destinato ai bisogni della famiglia in origine limitata alle sole obbligazioni contrattuali assunte dai coniugi per scopi affatto personali, PARTISANI, op. cit., 47 ss.; nonché BIANCA, Questioni

di diritto patrimoniale nella famiglia, Padova, 1989, p. 115: «Le obbligazioni che hanno titolo

diverso da quello negoziale, occorre ammetterlo, non rientrano nella previsione normativa. In tal senso depongono sia il riferimento all’atto di assunzione dell’obbligazione (si parla di debiti

contratti) sia il riferimento agli scopi dell’assunzione del debito, con evidente riguardo alla causa

dell’atto. Indicativo, ancora, il riferimento alla conoscenza del creditore in ordine a tali scopi come estranei ai bisogni della famiglia del debitore».

giustificata argomentando che, diversamente, devoluta la totalità dei propri averi nel fondo patrimoniale in nessuna responsabilità civile incorrerebbe il coniuge autore di illeciti, quand’anche commessi con dolo ed integranti gravi ipotesi di reato (538).

Specie ove lo si considerasse quale istituto deputato a succedere al più obsoleto omologo dell’art. 167 (539), è ragionevole ritenere che le medesime limitazioni poste all’impignorabilità del fondo patrimoniale possano estendersi anche al trust familiare (autodichiarato dai coniugi) (540). In questo modo, la separazione patrimoniale diverrebbe una forma di specializzazione della responsabilità dell’art. 2740 incapace d’assecondare i propositi di chi intendesse giovarsi, in tutto o in parte, d’una sostanziale immunità aquiliana (541): l’inopponibilità del vincolo di scopo alle obbligazioni derivanti da fatto illecito consentirebbe una più equa ripartizione del costo del danno, ovviando alle difficoltà nelle

(538) Trib. S. Remo, 29 ottobre 2003, in Diritto e giust., 2004, 93. Il caso deciso dal Tribunale di San Remo è, a vedere bene, diverso da quello che ha condotto all’enunciazione del principio di equivalenza delle fonti delle obbligazioni connesse ai bisogni del nucleo familiare e, come tali, ammesse a soddisfarsi sul fondo patrimoniale, che pure assolve analoga funzione di tutela del creditore ex delicto: Cass., 5 giugno 2003, n. 8991, in Giust. civ., 2004, I, 2004, con nota di PISCITELLI, L’inopponibilità del fondo patrimoniale a fronte di obbligazioni risarcitorie da fatto

illecito vantaggiose per la famiglia: «Rientrano tra i debiti contratti nell’interesse della famiglia – di

cui all’art. 170 c.c. e per la coattiva riscossione dei quali i creditori possono procedere ad esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di esso – anche le obbligazioni di natura non contrattuale e anche le obbligazioni da illecito. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora, per procedere all’acquisto di un immobile destinato ai bisogni della famiglia (tanto che lo stesso sia stato, successivamente, costituito in fondo patrimoniale) uno dei coniugi abbia indotto il precedente proprietario all’inadempimento di un contratto preliminare anteriormente stipulato e sia stato, di conseguenza della lesione ritenuto responsabile delle aspettative contrattuali di detto terzo con condanna al risarcimento dei danni in favore dello stesso, quest’ultimo può agire esecutivamente nei confronti del ricordato immobile».

(539) Ed infatti, il trust assicurerebbe anche ai conviventi more uxorio il medesimo effetto segregativo che il nostro diritto di famiglia altrimenti riserverebbe ai soli membri della famiglia legittima, e ciò senza incorrere, in ogni caso, nelle limitazioni dell’art. 167 c.c. (che allude al solo conferimento di beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito) e, nondimeno, salvaguardando le aspettative dei beneficiari dalla crisi coniugale (art. 171 c.c.), anche se non è escluso che lo strumento istitutivo possa prevedere lo scioglimento del trust a seguito di separazione o divorzio dei coniugi costituenti. Si consideri, infine, che gli stessi beneficiari potranno altresì giovarsi, quando l’atto istitutivo lo preveda, di un protector che vigilerà sulla corretta gestione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei loro bisogni.

(540) Ed è appena il caso di aggiungere, a conferma dell’affinità delle due figure, che la distinzione tra negozio istitutivo e negozio dispositivo che contraddistingue la genesi del trust anglosassone si ripropone anche con riguardo al fondo patrimoniale, quando la costituzione avvenga per conferimento del terzo.

(541) Con riguardo al rapporto tra la riserva di legge del capoverso dell’art. 2740 c.c. e la facoltà data all’autonomia privata di costituire patrimoni separati atipici, M. BIANCA, Vincoli di

destinazione e patrimoni separati, cit., pp. 246 e 252, dove si legge che «la negazione del principio di

responsabilità patrimoniale quale principio di ordine pubblico non implica tuttavia necessariamente la negazione dell’inderogabilità ad opera dei privati di quel principio» e che «la specializzazione della responsabilità patrimoniale non significa la soppressione della stessa ma solo una variante

quali la vittima dell’illecito potrebbe incorrere allorché le fosse concesso, come dispositivo di tutela, il solo rimedio revocatorio dell’art. 2901, e ciò non solo nell’evidente interesse (mediato) del danneggiato, ma anche in quello (preminente) dell’intera collettività. Ed infatti, l’immunità aquiliana potrebbe talvolta costituire un incentivo a delinquere, non dissimile dalla polizza che manlevasse l’assicurato dal rischio d’essere scoperto e condannato a pena pecuniaria, in caso di futura commissione d’un fatto-reato (542).

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