Sommario: 1. Premessa 2. I patrimoni separati nell’intermediazione del nuovo Testo unico assicurativo. 3. La separazione patrimoniale nel previgente diritto delle assicurazioni private. 4. Lo scopo indennitario del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 5. La soggettività giuridica del Fondo di garanzia. 6. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è, dunque, un patrimonio separato. 7. Il Fondo di garanzia notarile 8. Il Fondo notarile come patrimonio separato. 9. Le tecniche di destinazione della prestazione assicurativa diverse dal patrimonio separato.
1. Premessa.
Se il rischio dedotto nell’assicurazione della responsabilità civile è quello della
deminutio patrimonii cui è esposto l’assicurato che contragga un debito ex delicto (669), quel che ha storicamente distinto il contratto dell’art. 1917 c.c. dalle altre assicurazioni contro i danni è proprio il vincolo di scopo che il legislatore ha voluto imprimere sulla prestazione dell’assicuratore, in modo da destinarla alla soddisfazione del terzo (670). In tale contesto, l’art. 117 del nuovo Codice delle Assicurazioni private ha introdotto nuove forme di separazione patrimoniale, del tutto inedite in materia benché strutturate sulla falsariga di quelle già vigenti nel settore dell’intermediazione finanziaria, con le quali il legislatore delegato ha sottratto le somme destinate ai risarcimenti alle azioni esecutive dei creditori dell’intermediario assicurativo: con i patrimoni separati il diritto delle assicurazioni private s’è così dotato di dispositivi di maggior tutela dell’affidamento riposto nella prestazione
(669) Sull’assicurazione della responsabilità civile quale assicurazione sul patrimonio: in giurisprudenza, per tutte, la Cass., 14 gennaio 1971, n. 64, in Foro it., 1971, I, c. 1312; in Giust. civ., 1971, I, p. 435; in Giur. it., 1971, I, 1, c. 504; in letteratura, v., invece, SALANDRA,
Dell’assicurazione, Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1948, p. 316; FANELLI, Le
assicurazioni, Trattato Cicu-Messineo, XXXVI, t. 1, Milano, 1973, p. 165; CANDIAN, Responsabilità
civile e assicurazione, Milano, 1993, , ove il distinguo tra assicurazione del patrimonio e
assicurazione delle cose.
(670) ANGELONI, Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958, p. 556, per il quale l’indennità assicurata «non può essere destinata, come avviene nelle altre assicurazioni contro i danni, a qualunque scopo piaccia all’assicurato, diverso da quello della riparazione in natura del danno sofferto (l’indennità riscossa per l’incendio della casa assicurata può essere impiegata a tutt’altro scopo che a quello di ricostruirla), ma deve servire a risarcire i danni arrecati ai terzi, onde il diritto dell’assicurato a conseguire l’indennità dall’assicuratore dipende dalla effettiva destinazione di questa a risarcire i danni arrecati ai terzi, o a reintegrare il patrimonio dell’assicurato del già effettuato risarcimento».
dell’assicuratore, in modo che anche nell’art. 1917 c.c. l’interesse dell’assicurato e quello del terzo esposto al rischio di polizza ricevano una eguale tutela.
In questa prospettiva, dapprima furono i compilatori del 1942, con l’inedito privilegio del danneggiato sull’indennità dovuta dal terzo assicuratore (art. 2767 c.c.), a sottrarre il credito risarcitorio al pari concorso dei creditori chirografari del responsabile civile. Successivamente, l’azione diretta dell’art. 18, l. n. 990/1969 a ben vedere non assecondò solo le istanze di certezza e tempestività dell’indennizzo (671): l’esclusiva legittimazione attiva nei riguardi del terzo assicuratore della r.c.a. di fatto equivalse, quoad effectum, al conferimento del credito risarcitorio in un patrimonio separato, in modo da precluderne la pignorabilità ai creditori del responsabile civile diversi dal danneggiato ex delicto. Infine, quando non lo si qualificasse quale patrimonio dotato di propria soggettività giuridica, anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada prefigurerebbe un patrimonio separato, il cui vincolo di scopo escluderebbe (alla stessa stregua di quanto avviene per i beni personali del
trustee che non rispondono delle obbligazioni assunte nella gestione del trust fund) una
legittimazione passiva dell’ente gestore (CONSAP), il cui patrimonio verrebbe così sottratto alle azioni esecutive delle «vittime della strada».
2. I patrimoni separati nell’intermediazione del nuovo Testo unico assicurativo
L’ultimo Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) è un testo unico innovativo, non di mera compilazione (672). Tra le novità introdotte, la disciplina delle attività di intermediazione assicurativa (e riassicurativa) (Titolo IX) (673), ora riservata
(671) A tal proposito, FRANZONI, Il terzo danneggiato nell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile, Padova, 1986, p. 7: «la garanzia del risarcimento per la vittima incolpevole
sussisterebbe già con la previsione dell’obbligo a contrarre assicurazione: il terzo ben potrebbe ottenere il risarcimento secondo la procedura predisposta dall’art. 1917 c.c., dato che il danneggiante sarebbe sicuramente solvente, avendo stipulato (obbligatoriamente) un contratto di assicurazione della r.c.a».
(672) In questo senso depone non solo il rinnovato statuto della r.c.a. (Titolo X) (PARTISANI,
La responsabilità civile autoveicoli nel nuovo Codice delle assicurazioni private, in Resp. civ., 2005,
p. 967 ss.), ma ancor più la nuova disciplina delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, così allineatasi a quella già delineata dal testo unico bancario (Titolo VII), nonché la maggior trasparenza ora richiesta sia nella stesura delle clausole di polizza (Titolo XII), sia nell’offerta assicurativa nei rami danni e vita (Titolo XIII), da valutarsi con canoni di diligenza analoghi a quelli dell’intermediario finanziario (art. 21, t.u.f.).
(673) Attività consistente, a norma dell’art. 106, t.u.a.p., «nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».
agli iscritti nell’apposito registro (art. 109), la cui formazione ed aggiornamento saranno disciplinate da appositi regolamenti dell’ISVAP (674).
I doveri di correttezza e diligenza nella intermediazione delle polizze di assicurazione furono dapprima disciplinati, nelle more d’attuazione della direttiva 2002/92/CE (675), dalla Circolare dell’ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004, in materia di distribuzione di polizze di assicurazione, incasso dei premi e pubblicità dei prodotti assicurativi. Ora, la direttiva comunitaria sull’intermediazione assicurativa ha trovato compiuta esplicazione nel nuovo Codice delle Assicurazioni private, che agli artt. 117-121 detta le regole comportamentali cui dovranno attenersi gli operatori del settore (agenti, brokers, banche e s.i.m. autorizzate).
E’ proprio in quest’ambito che si colloca il dispositivo congegnato dal legislatore delegato in funzione della obbligazione di garanzia dell’assicuratore (676): la separazione patrimoniale, analoga a quella dell’intermediazione finanziaria a tutela dei risparmiatori (art. 22, T.U.F.) (677), questa volta però asservita alla tutela del credito indennitario, tanto nel
(674) Nel registro sono iscritti, in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di
una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di
intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale,
esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari
finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane – divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli
altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
Il secondo comma dell’art. 109 del nuovo Codice termina stabilendo che non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
(675) Sulla direttiva comuniutaria, DE STROBEL, L’assicurazione di responsabilità civile, Milano, 2004, p. 143.
(676) Sulla struttura dell’obbligazione di garanzia, da ultimo PARTISANI, L’obbligazione di
garanzia, in FRANZONI (a cura di), Le obbligazioni, I, 2, Torino, 2004, p. 1421 ss.
(677) Ai sensi dell’art. 22, d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (in Suppl. Ordinario n. 52/L, alla Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21, l. 6.2.1996, n. 52):
«Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse
ramo danni, quanto nel ramo vita. Ed infatti, a norma dell’art. 117, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione costituiranno un patrimonio «autonomo» rispetto a quello dell’intermediario medesimo, e dovranno perciò essere versati in apposito conto separato, del quale potrà essere titolare anche l’intermediario ma solo espressamente in tale qualità (1° comma).
Dunque, la separazione patrimoniale dovrà ora informare, oltre quella in materia finanziaria, anche l’intermediazione assicurativa del Titolo IX del d. lgs. n. 209 del 2005. La discrasia tra la rubrica («Separazione patrimoniale») ed il testo dell’art. 117, che allude ad un «patrimonio autonomo», confermerebbe l’uso talvolta promiscuo da parte del legislatore di espressioni che invero andrebbero tenute distinte (678): il patrimonio separato, pur partecipando dei medesimi attributi di indisponibilità ed impignorabilità, è altro dal patrimonio autonomo (679), per l’assenza del diaframma dell’alterità soggettiva dei beni destinati allo scopo.
degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi» (1° comma).
«Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell’intermediario o del depositario» (2° comma).
«Salvo consenso scritto dei clienti, l’impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L’impresa di investimento, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo» (3° comma).
Sull’art. 22, T.U.F., SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano, 2004, p. 320 ss.
(678) Ed il medesimo rilievo critico può muoversi al legislatore del 1993 che, nel disciplinare i fondi pensione, per descrivere lo stesso fenomeno giuridico (di separazione patrimoniale) impiegò, tra l’altro con norma di lì a poco abrogata, l’onnicomprensiva (e discutibile) espressione di «patrimonio di destinazione, separato ed autonomo» (cfr. 2° comma dell’art. 4, d. lgs. 21.4.1993, n. 124, abrogato dall’art. 5, l. 8.8.1995, n. 335: «Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 c.c.»). Sulle stesse imprecisioni terminologiche, M. BIANCA, Vincoli di destinazione e
patrimoni separati, Padova, 1996, p. 19.
(679) Sul tema dei patrimoni separati, PARTISANI, I patrimoni separati: l’inopponibilità del
vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto illecito, in Resp. civ., 2005, p. 42 ss.; ID., Trust
Senza troppo diffondersi su questioni terminologiche, la sostanza qui depone, dunque, per la configurabilità d’un patrimonio separato: i premi incassati e le somme destinate ai risarcimenti sono versate dall’intermediario in un conto separato, sul quale sono ammesse soltanto azioni, sequestri o pignoramenti degli assicurati o di altre compagnie creditrici (ovvero di loro creditori o aventi causa, ma nei limiti di quanto spettante al singolo assicurato o impresa assicuratrice) (art. 117, 2° comma), e sul quale non opereranno le compensazioni legale e giudiziale, né potrà esser pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario (3° comma).
Specie quando si ritenesse che l’acquisto del depositario derivi non già dal consenso del depositante bensì proprio dalla fungibilità dei beni appresi (art. 1782 c.c.), nei rapporti di mandato (artt. 1706 e 1707 c.c.) il principio di separazione patrimoniale, antitetico al dogma d’universalità del patrimonio teorizzato dai giuristi d’oltralpe Aubry e Rau (680), assolverebbe la peculiare funzione di preservare, tramite l’infungibilità ope legis (681), la suddivisione di masse patrimoniali che (in quanto ontologicamente fungibili) potrebbero altrimenti confondersi (682), con conseguente conversione del diritto dominicale del gerito
(680) AUBRY e RAU, Cours de droit civil français, Paris, 1917, t. IX, p. 337 ss., per i quali «l’idée du patrimoine se déduit directemente de celle de la personnalité», così da intendere il patrimonio come «émanation de la personnalité et l’expression de la puissance juridique dont une
personne se trouve investie comme telle».
(681) Dalla integrazione sistematica col diritto dei patrimoni separati dunque discende che all’infungibilità connaturata alla intrinseca natura del bene ed a quella promanante dalla autonomia privata (nel senso che l’autonomia privata non potrebbe di contro considerare fungibili beni socialmente infungibili, BIONDI, Cosa fungibile e non fungibile, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1964, p. 1020) debba aggiungersi, all’evidenza, quella di fonte legislativa. Sul tema della fungibilità- infungibilità soggettiva, da ultimo, PARTISANI, Fungibilità e infungibilità nelle diverse specie di
obbligazioni, in FRANZONI (a cura di), Le obbligazioni, I, 2, Torino, 2004, p. 1501 ss., in cui, dato atto della progressiva trasposizione del concetto di fungibilità dagli statuti proprietari, dove assurse a criterio di classificazione dei beni (giusto l’aforisma res quae pondere, numero, mensura consistunt), al diritto delle obbligazioni e dei contratti, s’è rilevato come nella compravendita immobiliare di genere limitato la singola porzione d’immobile possa dai contraenti esser concepita come bene fungibile.
(682) Davvero esplicativa, a questo riguardo, l’ordinanza del Trib. Milano, 29.9.1993, in
Giust. civ., 1994, I, p. 2634, ove fu ravvisata una irregolarità tanto grave da legittimarne la revoca,
nella condotta dell’amministratore che, depositando i versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto personale e non su un conto separato intestato al condominio, provocò una confusione di patrimoni che privò i condomini d’ogni controllo sulla corretta gestione dei beni e servizi comuni e, nondimeno, sulla effettiva destinazione allo scopo dei fondi accantonati per le liquidazioni del personale di pulizia, per l’ascensore, per la caldaia e per le altre spese correnti. Ai medesimi principi è ispirata la Cass., 21.5.1999, n. 4943, in Giust. civ., 1999, I, p. 2635, ove l’effetto segregativo è correlato proprio alla preclusione del concorso dei creditori del mandatario: «Il mandato conferito dai fiducianti ad una società fiduciaria per investire nell’esclusivo loro interesse il denaro ad essa affidato, pur essendo rimessa alla discrezionalità professionale della società la opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato stesso, è diretto e idoneo a dar luogo a patrimoni separati da quello della società fiduciaria, intangibili dai creditori della stessa, con la