Profili civilistici dei patrimoni separat
10. Responsabilità limitata e limitazione del debito
A norma dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con l’intero suo patrimonio (comma 1), salve le limitazioni di responsabilità, peraltro ammesse soltanto nei casi stabiliti dalla legge (comma 2) (332).
Nell’era moderna, le teorie patrimonialistiche dell’obbligazione hanno appalesato il nesso di strumentalità tra l’art. 2740 c.c. e la soddisfazione del credito, elevando la responsabilità del debitore ad elemento qualificante e strutturale dell’obbligazione, al pari del dovere di prestazione (inadempiuto) (333). Invero, se si conviene che il patrimonio non concreti l’oggetto della responsabilità, ma il mezzo per darle compiuta attuazione, una volta acclarato che nel diritto civile i rapporti non sorgono né si svolgono tra patrimoni (334), bensì tra soggetti di diritto (335), potrebbe ribadirsi che il patrimonio non sia propriamente in
obligatione ma, tutt’al più, soltanto in solutione (336), riconoscendo alla Novella societaria il merito d’aver assecondato, con gli artt. 2447 bis e ss., l’aspirazione della classe
(332) Quanto alle limitazioni legali della responsabilità patrimoniale, talvolta la legge sottrae taluni beni alla garanzia di tutti i creditori, senza eccezione alcuna: così è per i beni demaniali (art. 822 c.c.) e per quelli del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti territoriali locali (art. 826 c.c.), oltre che per i beni indicati all’art. 514 c.p.c., la cui impignorabilità, è bene sottolinearlo, comunque discende non già dall’intrinseca natura quanto, piuttosto, dalla destinazione che è loro data. Talaltra, invece, il patrimonio del debitore garantisce, sempre per legge, soltanto l’adempimento di alcune obbligazioni: così è per i creditori dell’eredità, che non potranno soddisfarsi sul patrimonio dell’erede che accetti con beneficio di inventario (art. 490 c.c.), e per quelli che, edotti dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, non potranno soddisfarsi sui beni che i coniugi avessero conferito nel fondo patrimoniale (art. 170 c.c.). In altri casi ancora la garanzia è ammessa, salvo esser però circoscritta ad una quota parte del patrimonio del debitore o del credito azionato: così è per la pignorabilità sino al quinto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 545 c.p.c.) (REDENTI, La
pignorabilità del salario, in Riv. dir. comm., I, 1906, 383, dove sono sottolineate le dannose
implicazioni sociali dell’estensione della responsabilità patrimoniale anche ai beni strettamente necessari al sostentamento del debitore) e per la responsabilità sussidiaria dei coniugi in regime di comunione legale, limitata alla metà del credito (art. 190 c.c.).
(333) BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1946, 45 e 59 ss.; BETTI,
Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1953, 187 ss. e 262 ss.
(334) Contra BONELLI, La teoria della persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1910, 615: «I rapporti giuridici di diritto privato corrono difatti fra unità patrimoniali, nell’interno delle quali non sempre l’individuo umano, solo o associato con altri individui, è parte integrante» (il corsivo è dell’A.).
(335) TRIMARCHI, voce Patrimonio (nozione), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 274.
(336) FERRARA sr., La teoria della persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1911, 658 ss., a confutazione delle teorie del Bonelli, con riguardo all’art. 1949 del codice civile del 1865: «L’actio del creditore è sempre un’actio in personam, solo la persona non è più nella sua totalità responsabile, ma solo come soggetto di patrimonio, perciò è l’actio nello stadio di realizzazione della responsabilità, diretta sul patrimonio».
imprenditoriale a che la responsabilità ne fosse limitata, per ciascun singolo affare, allo specifico patrimonio all’uopo destinato (337).
Altro dal debito è la responsabilità: l’uno concerne la specifica prestazione dedotta in
obligatione; l’altra l’intero patrimonio del debitore (338). Pur non condividendosi l’assunto di quanti identifichino la responsabilità limitata nel «debito senza responsabilità» (339), è indubbio che la teorica dei patrimoni separati molto debba alla pandettistica tedesca che per prima teorizzò i patrimoni di scopo (Zweckvermögen) e seppe altresì dissociare i concetti di debito e di responsabilità (Schuld und Haftung) (340): quale tecnica più evoluta di localizzazione della responsabilità, il patrimonio separato muove dal presupposto che l’obbligazione possa non gravare sull’intero patrimonio del debitore, poiché la sanzione esecutiva è ridotta, ex ante, ad una quota parte di quel patrimonio, in ragione della devoluzione di scopo impressagli.
Secondo il tradizionale insegnamento, si ha responsabilità limitata «quando una certa categoria di beni appartenenti al debitore è sottratta all’azione esecutiva di tutti o di alcuni dei suoi creditori» (341). Altro dalla responsabilità (Haftung) è il debito (Schuld), ed altro dalla limitazione della responsabilità, che riduce il «diritto dei creditori a soddisfarsi su qualsiasi bene del debitore, in modo che per certi crediti quel diritto viene concentrato su certi beni, senza però che per questo fatto l’importo di quei crediti debba necessariamente
(337) GALGANO, Diritto civile e commerciale, III, 2, Padova, 2004, 18.
(338) Tra gli argomenti addotti a sostegno della scindibilità (e dunque della distinzione) del debito dalla responsabilità, la dottrina italiana s’è avvalsa delle (discusse e controverse) figure di «responsabilità senza debito», quali sarebbero la fideiussione, il pegno o l’ipoteca prestata da un terzo ed il condebito solidale, ovvero del «debito senza responsabilità» quale, invece, l’obbligazione naturale (DONADIO, I patrimoni separati, Città di Castello, 1941, 29 ss.; nonché a ROPPO, La
responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. di dir. priv. diretto da Rescigno, XIX, Torino,
1997, 487 ss. ove tutti i rilievi critici del caso). Se l’inesistenza d’una obbligazione in senso tecnico ha reso problematica la distinzione quanto alla fattispecie dell’art. 2034 c.c., una ipotesi di debito in assenza di responsabilità è stata invece scorta, oltre che nella fattispecie transeunte dell’insolvenza dell’obbligato (Invero, l’attuale insolvenza non corrisponde affatto all’assenza di responsabilità patrimoniale: il legislatore ha esteso la garanzia dell’art. 2740 anche ai beni che saranno acquisiti dal debitore inadempiente soltanto in epoca futura, di modo che, da quel momento, divengano passibili di pignoramento), proprio nell’impignorabilità, assoluta o relativa, del suo patrimonio, siccome soggetta a limitazione legislativa della responsabilità (LASERRA, La responsabilità patrimoniale, Napoli, 1966, 315).
(339) Ed infatti, altro dall’assenza di responsabilità è limitarne l’estensione ad un complesso di beni o rapporti giuridici che non esauriscano l’intero assetto patrimoniale del debitore, seppur ciò precluda l’intera esazione coattiva del credito inadempiuto.
(340) Sulla dicotomia tra debito (Schuld) e rispondenza (Haftung), D’AMELIO, Della
responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, in Comm. al cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, p. 431 ss.
(341) NICOLÒ, Tutela dei diritti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna- Roma, 1945, sub art. 2740, 11.
essere ridotto», è la limitazione del debito, nella quale «certi crediti sono, in vero, ridotti in una determinata misura, senza che il diritto dei creditori a soddisfarsi su qualsiasi bene del debitore (responsabilità patrimoniale) venga comunque diminuito» (342).
Mentre la limitazione del debito incide sull’oggetto della prestazione dovuta, ed in specie sul quantum debeatur, la limitazione della responsabilità incide sui beni del patrimonio del debitore, limitandone ad alcuni soltanto l’azione esecutiva del creditore. I termini della distinzione sono bene esemplificati dalla responsabilità (non colposa) dell’ultimo comma dell’art. 1783 c.c., altra da quella dell’erede che accetti col beneficio dell’inventario (343).
Analogo regime potrebbe prospettarsi nella responsabilità armatoriale, ove nell’art. 275 c. nav. fosse scorta una limitazione del debito (coerentemente, del resto, alla lettera della rubrica della norma) (344). Se la natura del beneficio concesso all’armatore è controversa, è plausibile, invece, che l’ultimo comma dell’art. 275 c. nav. prefiguri un patrimonio separato, che peraltro potrebbe non coincidere con la limitazione della responsabilità (v. infra), laddove è stabilito che sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore possano soddisfarsi i creditori soggetti alla limitazione, nell’ordine di preferenza del capoverso dell’art. 2741, ma «ad esclusione di ogni altro creditore» (345).
(342) LASERRA, La responsabilità patrimoniale, Napoli, 1966, 151, in nota 168, dove il distinguo è impiegato per descrivere in termini di limitazione della responsabilità (e non già del debito) il beneficio goduto dall’armatore della nave ex artt. 275 e ss. c. nav.
(343) Quando non versi in colpa (art. 1785 bis), delle cose portate dal cliente in albergo l’albergatore risponde nel limite dell’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio giornaliero (art. 1783, comma 3): propriamente si tratterebbe, qui, di limitazione del debito, non della responsabilità, atteso che il cliente potrebbe rivalersi, sino alla concorrenza del massimale di legge, su tutti i beni dell’albergatore, la cui responsabilità non è limitata, ad esempio, al solo complesso aziendale destinato all’attività alberghiera.
(344) Il punto invero è piuttosto controverso, benché la giurisprudenza, scomposta l’obbligazione nel duplice elemento del debito e della responsabilità, abbia conseguentemente concluso che «la limitazione del debito armatoriale incide sicuramente ed in via immediata sulla obbligazione in quanto esso per prima cosa limita l’oggetto della prestazione dovuta, ma non incide, almeno direttamente, sulla responsabilità, nulla rilevando che l’acquisizione del beneficio sia connessa ad una manifestazione di volontà del debitore e condizionata da una predeterminata garanzia patrimoniale (deposito della somma limite). Né rileva alcunché che, occasionalmente, tutti i crediti possano essere soddisfatti nella loro interezza, essendo determinante invece la predeterminazione, da parte del legislatore, della somma destinata al soddisfacimento dei crediti, quale che sia il loro ammontare»: cfr. App. Venezia, 10 agosto 1978, in Dir. maritt., 1978, 462, nei motivi. Si legge, sempre in parte motiva, che «anche in casi come quello del limite del risarcimento complessivo dovuto dall’esercente dell’aeromobile per danni a terzi sulla superficie (art. 967 c. nav.) i crediti dei danneggiati possono trovare piena soddisfazione senza che la dottrina abbia mai dubitato dell’esistenza di una ipotesi di limitazione del debito».
(345) Altro dalla causa di prelazione che la modifichi, derogandovi, è il patrimonio separato che di contro elide totalmente la par condicio creditorum.
Nell’art. 490 c.c. è invece stabilito che l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati non «oltre il valore dei beni a lui pervenuti» (comma 2), il che potrebbe sottendere, almeno prima facie, una responsabilità analoga a quella del terzo comma dell’art. 1783 c.c., se non fosse per la correlazione sistematica col successivo art. 497 c.c., a norma del quale «l’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni» (346), quando abbia regolarmente adempiuto all’obbligo di presentare il conto (347). L’erede succede nel debito del de cuius, non acquista beni gravati da un onere o vincolo reale (come avverrebbe, invece, per il terzo acquirente dell’immobile ipotecato) giacché, diversamente, dovrebbe prefigurarsi una debito senza obbligato o, se si vuole, una «responsabilità senza debito» (348). Ed è in qualità di debitore che dei debiti e dei legati l’erede risponde nel limite del valore dei beni ereditati (intra vires hereditatis), senza che i creditori del defunto ed i legatari possano peraltro espropriarne, nemmeno in via sussidiaria, i beni personali (cum viribus hereditatis) (349): per questo la giurisprudenza ammette la legittimazione passiva in proprio dell’erede nel giudizio di condanna al pagamento dell’intero debito ereditario, salva l’eccezione di responsabilità limitata entro il valore dei beni ereditari (350).
Alla stessa stregua s’è qualificata in termini di limitazione del debito il patto in favore del socio che non agisca in nome e per conto della società, a norma dell’art. 2267 c.c.: il debito sarebbe limitato, qui, al valore quota di partecipazione, salvo il diritto del creditore sociale di soddisfarsi su ogni bene del socio-debitore solidale (351). diversamente da quanti per contro vi intravidero una limitazione di responsabilità in senso proprio, analoga a quella
Quanto alla configurabilità, nell’art. 275 c. nav., d’un mezzo di limitazione del patrimonio destinato al soddisfacimento del debito, BERLINGIERI, Armatore ed esercente di aeromobile, in Dir.
maritt., 1957, p. 307.
(346) Pur mancando, nel corpo dell’art. 586, una clausola corrispondente a quella dell’art. 497, è da ritenere che in analoga condizione versi lo Stato che, in assenza d’altri successibili, risponde dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni acquistati (art. 586, 2° comma, c.c.).
(347) In senso conforme, MIRAGLIA, voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. giur.
Treccani, XXVII, Roma, 1991, 8.
(348) La condizione dell’erede non può associarsi a quella del terzo acquirente d’immobile ipotecato che, pagando il creditore ipotecario, non è liberato dal debito proprio, prefigurando un adempimento del terzo (art. 1180), sebbene nell’interesse proprio (alla liberazione della res empta dal vincolo reale): contra FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 331.
(349) Per questo si tratterebbe di limitazione della responsabilità, benché autorevole dottrina intraveda nella fattispecie anche la contestuale limitazione del debito: GIORGIANNI, L’obbligazione, Milano, 1968, p. 185.
(350) Cass., 14 marzo 2003, n. 3791, in Giust. civ., 2003, I, 2747.
(351) BARBIERA, La responsabilità patrimoniale, in Comm. cod. civ. diretto da Schlesinger, Milano, 1991, sub art. 2740, 63.
di cui godono gli associati, anche nell’associazione non riconosciuta, i soci accomandanti e quelli delle altre società di capitali (352).
In questo contesto, il limite dimensionale del dieci per cento del patrimonio sociale netto, oltre il quale non è consentita la separazione patrimoniale dell’art. 2447 ter, non prefigurerebbe una limitazione del debito, ma una limitazione della responsabilità. E’ in questo senso che va letta ed intepretata la clausola del terzo comma dell’art. 2447 quinquies, dov’è stabilito che delle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde «nei limiti del patrimonio ad esso destinato». Ove il legislatore delegato della riforma societaria avesse in materia accolto una norma corrispondente a quella dell’art. 1783 c.c., delle obbligazioni contratte nella realizzazione dello specifico affare la società avrebbe sì risposto non oltre il valore del dieci per cento del patrimonio netto, ma con tutti i suoi beni (presenti e futuri), dunque senza distinzione tra creditori della massa separata e creditori generali della società. La limitazione del debito avrebbe distolto i beni separati dall’affidamento in essi riposto dal creditore dello specifico affare (353), privando l’istituto della peculiare funzione di garanzia (cavendi causa).