La destinazione di scopo dell’art 2645 ter c.c.
12. La destinazione di beni mobili (non registrati)
La delimitazione dei beni che possono conferirsi nel fondo patrimoniale del primo libro del codice civile è correlata ai sistemi di pubblicità predisposti per consentirne l’opponibilità ai terzi, talché la valenza sostanziale dell’art. 167 c.c., quale autentica norma di fattispecie, possa precludere la deducibilità di beni mobili non registrati (per i quali manchino sistemi di pubblicità dichiarativa).
Stessa conclusione dovrebbe trarsi rispetto all’art. 2645 ter che allude, coerentemente alla sua collocazione sistematica, ai soli beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.
coevo codice civile: cfr. JAEGER, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1968, p. 339 ss.
(650) In buona sostanza, mutuando la terminologia invalsa nella giurisprudenza tedesca del secolo scorso, potrebbe qui concludersi che con l’atto di destinazione dell’art. 2645 ter il bene sia trasferito al fiduciario con l’intesa che economicamente (o sostanzialmente) permanga nella sfera d’appartenenza del conferente, in modo che, quando assuma le vesti del debitore concorsuale, il compendio destinato possa appartenere al fiduciario in senso solo giuridico-formale.
L’illazione contraria potrebbe fondarsi sull’estensione della separazione ai frutti dei beni nominati dall’art. 2645 ter, consistenti in danaro o altri beni mobili, analogamente a quanto previsto per il fondo patrimoniale ed il patrimonio destinato allo specifico affare (652), ma sarebbe destinata, all’evidenza, alla pura astrazione giuridica, in mancanza d’idonei sistemi di pubblicità mobiliare.
Il limite dell’art. 2915 c.c., richiamato dall’art. 2645 ter, estenderebbe la separazione patrimoniale al bene mobile destinato con atto avente data certa anteriore, sulla falsariga dell’effetto reale dell’art. 1707 c.c. che sottrae alle azioni esecutive dei creditori del mandatario i beni (mobili ed i crediti) che lo stesso avesse acquistato in proprio, sebbene per conto del mandante, in adempimento d’un contratto avente data certa anteriore al pignoramento (653). Sennonché, l’affidamento del beneficiario non riceverebbe eguali tutele, sempre in applicazione delle norme sul mandato (con o senza rappresentanza), quando il creditore o avente causa del mandatario si rivalesse sulla provvista destinata all’acquisto o sul corrispettivo della compravendita conclusa nell’interesse del committente, contrariamente a quel che accadrebbe nel trust, ove le somme detenute causa fiduciae restano sottratte alle azioni esecutive dei creditori del fiduciario né si trasmettono mortis
causa ai suoi eredi (654).
La tutela del terzo di buona fede (artt. 1147, 1153 e 1706 c.c.) (655) dunque impone, anche in materia, una evidenza pubblicitaria omologa alla trascrizione, senza la quale il vincolo di destinazione non potrebbe esser opposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (656).
(651) BLANDINI e DÈ COSTANZO, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
nella giurisprudenza, Milano, 2005, 421 ss.
(652) Sono impiegati per i bisogni della famiglia i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale (art. 168, comma 2), così come i creditori della società non possono far valere alcun diritto, oltre che sul patrimonio destinato allo specifico affare, sui frutti o proventi da esso derivanti (art. 2447 quinquies, comma 1).
(653) Con riguardo al pignoramento come «vincolo processuale di destinazione all’esproprio», BONSIGNORI, Gli effetti del pignoramento, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2000, sub art. 2914, 76.
(654) LUPOI, I trust nel diritto civile, in Tratt. di dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2004, 246. (655) Sull’applicabilità delle norme sul mandato senza rappresentanza, e segnatamente dell’art. 1706, al rapporto fiduciario, cfr. il Trib. Cagliari, 10 dicembre 1999, in Riv. giur. Sarda, 2001, 661, nel presupposto che il pactum fiduciae, oltre che per la dissociazione tra titolarità ed interesse, si connoti per l’obbligo del compimento d’attività giuridica per conto del fiduciante, al quale debba perciò riconoscersi il diritto di rivendica della cosa mobile per suo conto acquistata dal mandatario, oltre il diritto d’ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (art. 2932).
(656) Nel presupposto che la pubblicità del vincolo di scopo equivalga alla meritevolezza dell’interesse perseguito, quale requisito minimale ai fini dell’opponibilità al terzo creditore o avente causa. In senso conforme M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 215.
Diversamente, al beneficiario non residuerebbe alcun dispositivo di tutela, nemmeno, forse, la colpa grave coessenziale all’errore inescusabile del terzo avente causa. Ed è su queste basi che s’è ammessa una applicazione analogico-estensiva dell’art. 167 c.c., che avrebbe consentito la destinazione ai bisogni della famiglia d’una partecipazione societaria, quale fatto giuridico passibile di pubblicità dichiarativa (657): conclusione, questa, coerente con quella giurisprudenza di merito che ha ritenuto iscrivibile nel registro delle imprese il trasferimento al trustee di quote sociali di società a responsabilità limitata (658).
In assenza d’apposito sistema, la separazione giuridica potrebbe ottenersi tramite la materiale segregazione del bene mobile dal restante patrimonio del conferente. L’ipotesi non differirebbe, a ben vedere, dallo spossessamento della cosa data in pegno, cui è stata coerentemente attribuita, sebbene in senso lato, proprio una funzione pubblicitaria (659). Allo stesso modo, trattandosi di bene fungibile, il danaro destinato allo scopo meritevole potrebbe depositarsi in un conto o libretto bancario intestato al fiduciario (conferente o terzo gestore), ma in tale espressa sua qualità. Potrebbe così impiegarsi, con riguardo al vincolo reale dell’art. 2645 ter, la stessa tecnica adottata dall’art. 117, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Testo unico delle assicurazioni private), dove è stabilito che i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti costituiscano un patrimonio autonomo (rectius, separato) da quello dell’intermediario medesimo, quando versati in apposito conto: il deposito delle somme ne assicurerebbe l’individuazione semplificando, al contempo, l’obbligo di rendiconto del fiduciario.
Talora la realità del vincolo di destinazione richiede, oltre alla formalità pubblicitaria, anche una rappresentazione contabile, assimilabile alla separazione fisica che rimedia alla confusione delle masse mobiliari fungibili. Così è per i proventi destinati in via esclusiva al rimborso del finanziamento, quando il contratto sia stato depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e siano stati adottati sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare, in ogni momento, i proventi dell’affare, sì da tenerli separati dal restante patrimonio della società debitrice (art. 2447 decies, comma 3).
Come nel trust, anche nell’art. 2645 ter la segregazione fisica dei beni mobili destinati non rileverebbe ai fini della segregazione giuridica, evitando piuttosto che i principi
(657) Cfr., con riguardo alle quote di società a responsabilità limitata, CENNI, Il fondo
patrimoniale, in ANELLI e SESTA (a cura di), Regime patrimoniale della famiglia, III, Milano, 2002, p. 574.
(658) Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in Riv. notariato, 2004, 556.
(659) GROLA-ZANELLI, Del pegno, delle ipoteche, in Commentario del cod. civ., Bologna- Roma, 1992, 67 ss.
dell’affidamento e dell’apparenza la rendano inopponibile ai terzi di buona fede: in questo senso dovrebbe intendersi anche l’ultimo capoverso dell’art. 167 dov’è stabilito, con riguardo al fondo patrimoniale, che i titoli di credito debbano essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (660).