La responsabilità del patrimonio destinato allo specifico affare S OMMARIO : 1 La responsabilità limitata (ex contractu) 2 La responsabilità
1. La responsabilità limitata (ex contractu)
Nei patrimoni separati, la destinazione di scopo comunemente produce un triplice effetto: ne determina l’indisponibilità-indistraibilità; ne modifica il regime amministrativo e gestorio; ma soprattutto ne esclude la responsabilità per debiti in alcun modo connessi allo scopo. Tra gli altri, sarebbe proprio l’inespropriabilità ed insequestrabilità relativa o, se si vuole, l’imputabilità di debiti propri, incidente sulla regola dell’art. 2740 c.c. (sebbene a soggettività invariata), la nota differenziale della figura (83).
Per questo, evidentemente, i patrimoni dell’art. 2447 bis, 1° comma, lett. a) s’elevano a paradigma di patrimonio separato: tramite l’inibitoria dell’azione esecutiva dei creditori «generali» della società, che non potranno soddisfarsi né sul patrimonio destinato allo specifico affare, né sui frutti o proventi da esso derivanti, «salvo che per la parte spettante alla società» (art. 2447 quinquies, 1° comma, c.c.); e tramite l’analoga inibitoria per i creditori «particolari» che potranno soddisfarsi esclusivamente sul patrimonio destinato (84), salva la responsabilità illimitata (e sussidiaria) della società tanto per i fatti illeciti dell’art. 2043 c.c. (3° comma), quanto per gli atti (leciti ma) compiuti senza menzionarne la destinazione allo specifico affare (4° comma).
Il terzo comma dell’art. 2447 quinquies invero esordisce con una riserva, giacché la limitazione della responsabilità opera, in ossequio al principio di testualità del capoverso dell’art. 2740 c.c., «qualora la deliberazione prevista dall’art. 2447 quater non disponga diversamente». La valenza suppletiva della norma induce a ritenere che la costituzione del patrimonio destinato convenga, in luogo della società controllata ad hoc (ovvero d’altre
(83) DONADIO, I patrimoni separati, Città di castello, 1941, 173; FERRARA, Trattato di diritto
civile italiano, I, 1, Roma, 1921, 877, dove la responsabilità limitata è il criterio discretivo che,
meglio d’ogni altro, esprime l’essenza della massa separata, quale patrimonio «che ha propri debiti, in cui si localizzano le obbligazioni e responsabilità che da esso nascono, e che non risente gli effetti di obblighi diversi del soggetto del patrimonio».
special purpose entities), quando lo specifico affare fosse intrapreso senza l’apporto di terzi
ovvero con l’apporto di terzi privi di quella forza contrattuale (dovuta al maggior spessore economico e patrimoniale, se non a mere contingenze) che avrebbe altrimenti imposto alla società l’assunzione d’una responsabilità illimitata (85). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 2740 c.c. alle obbligazioni contratte nella realizzazione dello specifico affare darebbe luogo, con l’unica eccezione, al più, delle obbligazioni da fatto illecito, ad una segregazione asimmetrica o imperfetta, poiché sul patrimonio destinato comunque non potrebbero rivalersi i creditori della società.
Almeno di regola, dunque, l’effetto prodotto è quello d’una limitazione della responsabilità che, per quanto innovativa, annovera già analoghi precedenti: sul fronte interno, il codice della navigazione invero ammetterebbe una limitazione del debito, non della responsabilità (86), dell’armatore che, nell’esercizio di ciascun viaggio, risponderebbe nel limite d’una somma pari al valore della nave ed all’ammontare dei proventi che il viaggio gli procuri (artt. 275 e ss. c. nav.) (87); oltre confine, e segnatamente nelle cosiddette
offshore jurisdictions, la disciplina delle protected cell companies da tempo consente, di
contro, la scindibilità del patrimonio sociale in masse autonome e distinte, perciò capaci di debiti e crediti propri, alla stessa stregua d’una società controllata (88): per questo il
(84) Al pari dei creditori del defunto e dei legatari che, in caso d’accettazione con beneficio d’inventario, non potranno pretendere più di quanto corrisponda al valore dell’eredità.
(85) POTITO, Patrimoni destinati…all’insuccesso?, in Società, 2006, 549.
(86) BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, nel Cod. civ. commentario diretto da Schlesonger, Milano, 1991, p. 60.
In argomento anche SPASIANO, Il fondamento logico del principio della libertà armatoriale, in Riv. dir. nav., 1943-1948, I, 125 ss.; BERLINGIERI, voce Armatore ed esercente di aeromobile, in
Dig. comm., vol. I, Torino, 1987, p. 225 ss. Invero, è controverso se l’art. 275 c. nav. limiti il debito
ovvero la responsabilità dell’armatore, con tutte le conseguenze di legge (delle quali si dirà più oltre). Ad una limitazione del debito sembra alludere non solo la rubrica, ma anche il testo della norma, per la quale «per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio». Nel senso della limitazione del debito, v. App. Venezia, 10 agosto 1978, in Dir. maritt., 1978, 462; Trib. Venezia, 3 maggio 1977,
ivi, 1978, 92.
(87) Associa invece il debito amatoriale ai patrimoni destinati della riforma societaria GALGANO, Diritto civile e commerciale, III, 2, Padova, 2004, p. 19.
(88) La prima disciplina organica delle Protected Cell Companies (PCCs) risale al 1° febbraio del 1997, e segnatamente alla Protected Cell Companies Ordinance (ordinance No. V of 1997,
amended by No. XV of 1998) di Guernsey, un’isola sul canale della Manica (cui s’aggiungeranno, nel
2001, le Protected Cell Companies - Special Purpose Vehicle - Regulations), che nella parte prima (Formation & attributes) accolse un concetto di separazione patrimoniale a soggettività invariata speculare a quello dell’art. 2447 bis c.c., stabilendo, nella sezione 1.2, che (a) «a protected cell
company is a single legal person», e che (b) «the creation by a protected cell company of a cell does not create, in respect of that cell, a legal person separate from the company».
Come i patrimoni separati censiti nel nostro ordinamento civilistico, anche il patrimonio cellulare è dunque privo, in quanto tale, d’una autonoma (ed ulteriore) personalità giuridica, di modo che al vincolo di destinazione consegua soltanto un regime differenziato di imputazione della responsabilità in corrispondenza della articolazione del ceto creditorio in classi ben distinte: accanto ai creditori generali della società, appunto, quelli, particolari, di ciascuna singola cellula.
La legislazione straniera sulle Protected Cell Companies prevede non solo che la ragione sociale rechi l’espressa menzione di PCC, ma anche l’adozione, da parte di ciascuna cellula, d’un proprio segno distintivo (ne dà conto ARLT, I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane, in Contratto e impresa, 2004, 333). Nessun segno distintivo è invece richiesto per i patrimoni sociali destinati allo scopo dell’art. 2447 bis c.c., benché gli atti compiuti nella realizzazione dello specifico affare debbano recare espressa menzione del vincolo di destinazione, pena la responsabilità della società estesa anche al «suo patrimonio residuo». A questo proposito in dottrina s’è auspicato che nel prossimo futuro la giurisprudenza interpreti restrittivamente la norma societaria, identificando il «patrimonio residuo» del 4° comma dell’art. 2447 quinquies c.c. con quello residuale di provenienza, in modo da sottrarre all’azione esecutiva i beni e rapporti conferiti in altri patrimoni destinati a specifici affari (ARLT, I patrimoni destinati ad
uno specifico affare: le protected cell companies italiane, cit., 2004, 334).
Il modello societario delle PCCs ha trovato ampia diffusione non solo negli ordinamenti
offshore - Cayman Islands Companies Law, cap. 22, section XIV – Segregated portfolio Companies; Belize Protected Cell Companies Act, revised edition in 2000; Gibraltar Protected Cell Companies Ordinance, 2001 (No. 22 of 2001); Isle of Man Protected Cell Companies Act, 2004 - ma anche in
alcuni stati degli USA: Vermont (Sponsored Captive Insurance Company Statute, 1999), Rhode Island (Protected Cell Companies Act, 1999), South Carolina (Protected Cell Insurance Company
Act, 2000), Iowa (Protected Cell Companies Act, 2000), Kentucky (Kentucky Revised Statutes) ed
Illinois (Protected Cell Companies Act, 2001).
Secondo le definizioni correnti, «a Protected Cell Company (PCC) is a single legal entity
that can divide its assets between different cells within the company. When sub-divided, the assets of each cell are deemed to be entirely separate from each other and the creditors of a cell only have recourse against that particular cell» (così si legge visitando il sito http://www.msi-network.com,
dove ulteriori indicazioni sulla legislazione in materia della Repubblica di Mauritius (Protected Cell
Companies Act, 1999, amended in 2001). A ben vedere vi sarebbe, dunque, una sostanziale sinonimia
tra il concetto di patrimonio sociale dedicato allo specifico affare introdotto dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 6 e quello di cellula («cell» ovvero «segregated accounts») sul quale è strutturata l’intera disciplina legislativa delle PCCs (ARLT, op. cit., 331, specie alla nota 35): i creditori del non cellular
asset, corrispondente al patrimonio generale della società di capitali che deliberi a norma dell’art.
2447 ter c.c., non potranno aggredire il patrimonio cellulare, così come i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare (né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti) (art. 2447 quinquies).
Nella legislazione italiana, il patrimonio generale della società (corrispondente al «nucleo» delle PCCs) di regola non risponde, in via sussidiaria, nei confronti dei creditori del patrimonio separato insolvente: il principio è che delle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponda nei limiti del patrimonio ad esso destinato, salva diversa previsione della delibera costitutiva (art. 2447 quinquies, 3° comma, c.c.). Nella legislazione statunitense sulle Protected Cell
Companies, invece, la separazione patrimoniale tra nucleo e cellula non ammette deroga alcuna, così
da escludere, anche in via solo sussidiaria, una responsabilità del patrimonio sociale per le obbligazioni del patrimonio cellulare (in questo senso di veda quanto disposto dal South Carolina
Protected Cell Insurance Company Act, Section 38-10-50, il cui testo è qui di seguito riprodotto per
esteso). Negli ordinamenti societari offshore è di contro stabilito che, salvo diversa previsione statutaria, dell’insolvenza della cellula possa sussidiariamente rispondere il nucleo, ma non anche un’altra cellula: è qui particolarmente avvertita la necessità di preservare ciascun patrimonio cellulare dal pregiudizio che potrebbe derivargli dalla responsabilità per obbligazioni contratte da altra cellula, come si evince dalla regola per la quale «any liability not attributable to a particular cell of a
fenomeno è stato assimilato, quale tecnica di specializzazione della responsabilità, ad una sorta di scissione o gruppo endosocietario.
La destinazione dell’art. 2447 bis concerne cespiti già appartenenti alla società conferente che ne dispone unilateralmente, assoggettandoli a diverso regime di responsabilità, come avviene nel trust auto-dichiarato (89). La segregazione biunivoca e perfetta che ne deriva è priva di riscontro nei modelli di società personale, dove il socio risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, e distingue il patrimonio destinato allo specifico affare dal fondo patrimoniale i cui creditori possono soddisfarsi anche sui beni personali dei coniugi, salvo il beneficium excussionis che nei loro confronti potrebbe esser fatto valere, in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), dai creditori generali o personali (quelli, per meglio intendersi, non legittimati ex art. 170 c.c.) per escluderne, almeno medio tempore, il pari concorso.