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L’equivalenza delle fonti dell’obbligazione agli effetti della responsabilità del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale

7. L’equivalenza delle fonti dell’obbligazione agli effetti della responsabilità del fondo patrimoniale

L’intera disciplina del fondo patrimoniale gravita intorno al vincolo di destinazione impresso sui beni che lo compongono. A confermarlo è il semplice fatto che, quando contratta per ragioni inerenti al vincolo di scopo, agli effetti dell’art. 170 c.c. a nulla varrà distinguere, quanto alla fonte che la origini, tra obbligazione da contratto ed obbligazione ex

delicto, come attesta la regola giurisprudenziale per la quale «ove la fonte e la ragione del

rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed

(409) Cass., 20 giugno 2000, n. 8379, in Giust. civ., 2000, I, 2584, in parte motiva.

(410) Rispetto al fallimento del coniuge opera, dunque, il medesimo effetto segregativo del

trust, i cui bei non sono attratti nella massa fallimentare in caso di fallimento del trustee (BLANDINI e DÈ COSTANZO, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti nella giurisprudenza, Milano, 2005, 421 ss.).

(411) In senso difforme, nell’erronea convinzione di poter assimilare il patrimonio separato alle garanzie reali del pegno e dell’ipoteca, Trib. Ragusa, 8 marzo 1990, in Giur. comm., 1991, II, 61, nella massima che segue: «I beni costituiti in fondo patrimoniale, in caso di fallimento di uno dei coniugi, devono essere appresi pro quota all’attivo del fallimento, e formeranno oggetto di una massa separata rispetto al restante dell’attivo, essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti contratti dai coniugi erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La speciale disciplina prevista dall’art. 170 c.c. in favore dei creditori consapevoli della pertinenza dell’obbligazione contratta ai bisogni della famiglia è assimilabile ad una causa di prelazione. Per analogia dall’art. 2911 c.c. tali creditori non potranno concorrere nella distribuzione dell’attivo del coniuge fallito se non hanno domandato anche la liquidazione del fondo patrimoniale».

immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo» (412).

Per l’odierna dottrina, la locuzione «debiti contratti» per soddisfare i bisogni della famiglia dunque non deve indurre a ritenere che unica fonte dell’obbligazione possa essere, agli effetti dell’espropriabilità nel regime dell’art. 170 c.c., l’accordo dell’art. 1325, n. 1, c.c.

A questo proposito si afferma che «ciò che conta per il legislatore è, in definitiva, la (non) riconducibilità della fonte del rapporto obbligatorio al soddisfacimento di bisogni della famiglia» (413). Ne è indubbiamente valorizzato il vincolo di destinazione che prevale, quale criterio di specializzazione della responsabilità patrimoniale del debitore, sulla natura dell’obbligazione inadempiuta, così da superare l’illazione secondo la quale nell’obbligazione da fatto illecito l’estraneità ai bisogni del nucleo familiare debba considerarsi in re ipsa, essendo il debito preordinato a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una punizione inflitta in ragione di una condotta antigiuridica (414). Per questo può condividersi l’assunto di chi ritiene non possa escludersi a

priori «che nell’illecito civile il danno arrecato corrisponda ad un vantaggio diretto o

indiretto della famiglia e che, nei limiti di tale vantaggio, il fondo debba rispondere dell’obbligazione risarcitoria» (415).

Ad analoghe conclusioni perviene anche la giurisprudenza, che muove da un rigorosa lettura dell’art. 170 c.c. per superare l’obiezione secondo la quale la previa scientia

creditoris non potrebbe in alcun modo conciliarsi con l’obbligazione risarcitoria dell’art.

2043 c.c., concludendo che «il legislatore ha inteso precludere ai creditori che al momento del sorgere dell’obbligazione erano a conoscenza di detta estraneità di soddisfarsi sui beni

(412) Così nella massima tratta dalla Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, in Famiglia e dir., 2004, 351 ss. In senso del tutto conforme, v. la Cass., 5 giugno 2003, n. 8991, in Diritto e giust., 2003, f. 25, 107: «Dal tenore dell’art. 170 c.c., ai sensi del quale non è consentita l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia (e sempre che i creditori siano edotti di tale finalità), si ricava che la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari».

(413) GALASSO e TAMBURELLO, Del regime patrimoniale della famiglia, I, Comm. al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1999, sub art. 170, 306.

(414) Si veda, in proposito, la motivazione resa in Trib. Potenza, 1° ottobre 1998, in Riv. dir.

comm., 2000, II, 195. In dottrina, nel senso che l’obbligazione da fatto illecito (art. 2043 cc.) non

possa in alcun modo considerarsi contratta nell’interesse della famiglia, GANGI, Il matrimonio, Milano, 1947, 354.

del fondo, ma non imporre quale ulteriore requisito in positivo l’effettiva conoscenza da parte degli stessi della corrispondenza del credito alle esigenze del nucleo» (416).

Da tempo si ammetteva la procedibilità in executivis sui beni conferiti nel fondo patrimoniale anche per le obbligazioni di fonte non contrattuale a contenuto restitutorio, compensativo o contributivo in rapporto ad atti o fatti che avessero incrementato le disponibilità economiche della famiglia o che ne avessero soddisfatto un’esigenza di vita (417). Del pari, un nesso obiettivo con esigenze del nucleo familiare può oggi riscontrarsi, dunque, anche con riguardo ad obbligazioni ex delicto, così da doversene ammettere la piena soddisfazione sul patrimonio separato (418): diversamente, ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti egualmente riconducibili alle esigenze del medesimo nucleo familiare. Il caso di scuola è quello del fatto illecito del coniuge che induca il proprio dante causa all’inadempimento nei riguardi del primo acquirente per poi acquistare egli stesso l’immobile compravenduto destinandolo al fondo patrimoniale (419). Ma si potrebbe astrattamente pensare anche alla responsabilità per danni cagionati dalla rovina dell’immobile conferito nel fondo (art. 2053 c.c.) e finanche dagli animali adibiti alla coltivazione del podere che soddisfi un preminente interesse del nucleo familiare (art. 2052 c.c.).

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