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Il trust di common law

11. La trascrivibilità del trust

Affinché la separazione patrimoniale, ed in specie la coessenziale limitazione di responsabilità (art. 2740 c.c.), possa opporsi al terzo in buona fede, è indispensabile la pubblicità del vincolo di destinazione. Per questo a lungo s’è dibattuto sulla trascrivibilità del trust nei pubblici registri (511), quale formalità che non avrebbe ammesso equipollenti nella soluzione dei conflitti insorti sulla circolazione del bene vincolato.

In tal senso, la enumerazione, asseritamente tassativa, dell’art. 2643 c.c. non è parsa dirimente (512), mentre l’applicazione analogica della disciplina pubblicitaria (degli effetti) del fondo patrimoniale (art. 2647 c.c.) (513) avrebbe consentito la trascrizione del trust, cui fu

(510) Trib. Velletri, 29 giugno 2005, cit., nei motivi: «L’art. 2740 è, infatti, espressione di un principio generale che impone la tutela delle ragioni dei creditori contro gli atti fraudolenti dei debitori, ma non limita l’autonomia privata, essendo a questa complementare. Trovando la detta disposizione la sua ratio nella protezione dell’interesse del creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore, non è necessario, per conseguire tale obiettivo, individuare un limite all’autonomia privata, potendosi fare ricorso al sistema revocatorio».

(511) I termini della disputa dottrinale sulla trascrivibilità del trust possono riassumersi nei contrapposti orientamenti espressi da LUPOI, Lettera a un notaio conoscitore dei trust, in Riv. not., 2001, 1159 e da GAZZONI, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione), in Riv. not., 2001, 11; ID., In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato

(lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle), ivi, 2001, 1247, che contrariamente al

primo si oppone alla riconoscibilità (e, a fortiori, alla trascrivibilità) del trust domestico.

(512) Trib. Parma, 21 ottobre 2003, in Giur. merito, 2004, 469; Trib. Verona, 8 gennaio 2003,

ivi, 2003, 2152: «L’adesione alla convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985 (ratificata con la l. 16

ottobre 1989, n. 364), quanto alla costituzione in trust di beni immobili (istituto di diritto anglosassone), consente di travalicare il divieto ordinamentale posto dall’art. 2740 c.c. avverso la stipula di atti dall’analogo contenuto, per cui, in mancanza di tassatività degli atti trascrivibili, la trascrizione dell’atto istitutivo del trust deve ritenersi legittimamente trascrivibile in mancanza di divieti espressi e di qualsivoglia incompatibilità con l’ordinamento giuridico italiano». Contra, Trib. Napoli, 1° ottobre 2003, in Contratti, 2004, 722; Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in Nuova giur.

civ. comm., 2003, I, 329, annotato da Thiene: «In assenza di una specifica disciplina volta ad

individuare gli adempimenti indispensabili per l’intavolazione dell’atto traslativo del bene in capo al

trustee e la necessaria annotazione del titolo istitutivo del trust, non è operante nel sistema tavolare la

previsione pubblicitaria contenuta art. 12 della Convenzione dell’Aja in materia di trust». Sebbene solo incidentalmente, e comunque ben prima dell’introduzione dell’art. 2645 bis c.c. sulla trascrivibilità del contratto preliminare, sembrò pronunciarsi nel senso d’una enumerazione tassativa dell’art. 2643 c.c. la Cass., 13.5.1982, n. 3001, in Giur. it., 1982, I, 1, 1132; in Giust. civ., 1982, I, 2697.

(513) Trib. Milano, 29 ottobre 2002, in Riv. notariato, 2003, 253: «L’atto costitutivo di trust su beni immobili, pur non rientrando in alcuna delle categorie di atti previste dagli artt. 2643 e 2645 c.c., appare assimilabile al fondo patrimoniale, in entrambi i casi venendo posto un limite – per il titolare formale dei beni – alla disponibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato; quindi, in analogia con la previsione di cui all’art. 2647 c.c. per la costituzione del fondo patrimoniale, anche l’atto costitutivo del trust va assoggettato a trascrizione (e ciò anche in

associata una sorta di proprietà «qualificata». Si disse che opinando in senso contrario sarebbe equivalso ad inficiare la stessa ratifica della XV Convenzione dell’Aja (514), talché, in definitiva, la valenza di norma sostanziale uniforme, già riconosciuta agli artt. 2 e 11 Conv. (così ricondotti alla riserva di legge del 2° comma dell’art. 2740 c.c.), dovesse attribuirsi anche all’art. 12 Conv. (515), in guisa da prefigurare un diritto potestativo del

trustee alla trascrizione richiesta (516).

L’art. 2645 ter c.c., già qualificato quale «frammento di trust» (517), dovrebbe aver comunque risolto ogni questione, tanto più ove si consideri che la pubblicità del diritto reale di godimento è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trovi al momento dell’atto che ne disponga (art. 55, l. 31 maggio 1995, n. 218): anche il trust (ed in specie il trust autodichiarato) è atto di destinazione atipica passibile di trascrizione, talché i beni che vi fossero conferiti ed i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione, con conseguente pignorabilità della massa separata solo per debiti contratti in ragione dello specifico scopo.

Ad eccezione del trust autodichiarato (in cui il disponente conserva, in qualità di

trustee, la proprietà della massa separata), l’opponibilità del trust con attribuzione traslativa

in favore del fiduciario richiederebbe, peraltro, l’adempimento d’una duplice formalità: la trascrizione contro il settlor ed in favore del trustee; quindi la trascrizione del vincolo di

considerazione dell’esigenza di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione posto a carico di beni immobili, per i quali il legislatore nazionale ha previsto una disciplina tutta improntata al regime pubblicistico)».

(514) In questo senso anche il Trib. Chieti, 10 marzo 2000, in Trusts e attività fiduciarie, 2002, 372.

(515) GAMBARO, Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai

sensi della XV Convenzione dell’Aja, in Riv. dir. civ., 2002, 262, che ammette la trascrivibilità del trust riconoscendo nell’art. 12 Conv. una norma sostanziale del foro e quindi, ancora una volta, in

base al brocardo lex specialis posterior derogat priori generali.

E’ appena il caso di rammentare che a norma dell’art. 12 Conv. «il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo». Le più generiche espressioni «registrazione» o «iscrizione» si prestano a ricomprendere nel perimetro applicativo della norma diverse formalità pubblicitarie. Nel nostro caso, le espressioni del testo convenzionale dovranno perciò riferirsi alla trascrizione nei registri immobiliari, nel pubblico registro automobilistico, nel registro navale italiano, nonché all’iscrizione nel registro delle imprese, nel libro soci e via di seguito.

(516) Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in Trusts e attivitià fiduciarie, 2002, 241; in Notariato, 2002, 383 (nel caso di specie si trattò di trust costituito da cittadina italiana residente in Italia, che nominò sé stessa quale trustee di beni localizzati in territorio italiano, indicando come beneficiario il proprio fratello, anch’egli cittadino italiano residente in Italia); Trib. Milano, 29 ottobre 2002, cit.; Trib. Verona, 8 gennaio 2003, cit.; contra Trib. Belluno, 25 settembre 2002, cit.

(517) LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento di

destinazione fiduciaria (contro il trustee ed in favore dei soggetti beneficiari della segregazione) (518).

L’effetto segregativo del trust immobiliare deriverebbe dalla ratifica della Convenzione dell’Aja, non dalla trascrizione che, quale forma di pubblicità dichiarativa, varrebbe ai soli fini dell’opponibilità ai terzi del vincolo di scopo (519). Per questo potrebbe trascriversi qualsiasi trust riconosciuto in Italia in applicazione della Convenzione dell’Aja, e ciò quand’anche la sostanza e la forma richieste dalla legge straniera non coincidessero con quelle dell’atto di destinazione dell’art. 2645 ter (520): altro dall’ordine pubblico interno è, infatti, il limite dell’ordine pubblico internazionale che potrebbe non precludere il riconoscimento, e quindi la trascrizione (521), d’un trust privo di limiti di durata, ovvero con durata eccedente i novanta anni o la vita del beneficiario (persona fisica).

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