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Trascrizione ed opponibilità dell’atto di destinazione

La destinazione di scopo dell’art 2645 ter c.c.

6. Trascrizione ed opponibilità dell’atto di destinazione

La regola codificata è che senza trascrizione il vincolo di destinazione non possa opporsi ad alcuno.

In materia potrebbe riproporsi la querelle sull’oggetto della trascrizione, che taluni identificano nell’atto, altri nell’effetto che l’atto produca (588). Invero, la destinazione dell’art. 2645 ter è vicenda che muta la condizione giuridica del bene destinato, ed è perciò soggetta a trascrizione, originando da un atto per il quale è richiesta, nei termini descritti (v.

supra), la forma solenne. L’effetto di destinazione è prodotto dall’atto, ma solo la successiva

(585) QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contr. e

impr., 2006, 1725, alla nota 24.

(586) Ravvisa la necessità d’un testamento in forma pubblica PETRELLI, La trascrizione degli

atti di destinazione, in Riv. dir. civ., II, 2006, 165, nel presupposto che solo il ministero notarile

assicuri la pubblica fede e, quindi, la certezza nella successiva circolazione del bene destinato.

(587) QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contr. e

impr., 2006, 1725, alla nota 25.

(588) GAZZONI, La trascrizione immobiliare, Milano, 1998, p. 74, dove la tascrivibilità dell’effetto (non dell’atto) è desunta dal disposto dell’art. 2645, in base al quale deve trascriversi, ai fini dell’art. 2644, ogni atto o provvedimento che produca, in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, taluni degli «effetti» dei contratti menzionati nell’art. 2643. Nel senso che oggetto di trascrizione siano invece gli atti o i provvedimenti, non gli effetti che questi siano destinati a produrre, GALGANO, Diritto civile e commerciale, IV, Padova, 1993, p. 236, in base ad un duplice presupposto: la lettera della legge, che espressamente allude, proprio nell’art. 2645 c.c., ad «atti o provvedimenti»; la constatazione che non ogni vicenda modificativa della condizione giuridica d’un immobile sia soggetta a trascrizione (non lo è l’acquisto a titolo originario, per accessione o usucapione).

trascrizione lo dota d’efficacia reale, consentendone l’opponibilità ai terzi (589). Anche in questo caso per terzi debbono intendersi tanto i creditori personali del conferente, quanto i suoi (eredi o) aventi causa: per il principio della prevenzione temporale, gli uni non potranno soddisfarsi sui beni vincolati quando il vincolo fosse trascritto in data anteriore al pignoramento; gli altri, invece, non potranno far salvo il proprio acquisto, quando tardivamente trascritto (590).

La medesima trascrizione è richiesta anche per i beni immobili ed i mobili resigtrati conferiti nel patrimonio destinato allo specifico affare del quinto libro, quale onere suppletivo alla iscrizione della delibera costitutiva nel registro delle imprese (art. 2447

quinquies, comma 2).

L’indistraibilità dallo scopo dell’art. 2645 ter implica un divieto di alienazione, di fonte convenzionale, opponibile ai terzi in quanto trascritto (591): l’atto che disponga del patrimonio destinato in violazione del vincolo di scopo non potrà perciò opporsi al beneficiario, quando trascritto in epoca successiva alla trascrizione dell’atto di destinazione.

Quando mancasse l’attribuzione traslativa al terzo fiduciario (592), la trascrizione dell’art. 2645 ter c.c. assolverebbe una funzione analoga a quella assolta, con riguardo al fondo patrimoniale, dall’art. 2647 c.c., non anche dal principio di priorità e poziorità dell’art. 2644 c.c. Sennonché, è pur vero che gli effetti sostanziali dell’art. 2644 non s’esauriscono nella composizione del conflitto tra più aventi causa del medesimo dante causa (593): la norma al contempo assicura l’opponibilità, nei confronti dei creditori altrimenti legittimati a

(589) In questo senso, dissociata la trascrizione dell’atto dalla trascrizione dell’effetto dal medesimo prodotto, s’è prospettata una efficacia dichiarativa, quanto alla pubblicità del negozio che costituisce il vincolo di destinazione, contrapposta ad una efficacia costitutiva, con riguardo all’effetto di separazione patrimoniale che, in mancanza di trascrizione, non si produrrebbe. Sul tema FRANCO, Il nuovo art. 2645 ter cod. civ., in Notariato, 2006, 327.

(590) L’indisponibilità che il vincolo di scopo produce, unitamente alla limitazione di responsabilità, implica una inefficacia relativa, la stessa dell’atto revocato, dell’acquisto che il terzo non potrebbe opporre al beneficiario.

(591) Qui la convenienza del limite di tempo dell’art. 1379 c.c. è nella durata massima della destinazione atipica, della quale si dirà nel prossimo paragrafo.

(592) Atteso che l’atto unilaterale non è contemplato tra i modi di acquisto, specie a titolo derivativo, della proprietà dell’art. 922 c.c.

(593) Nel senso che i principi in tema di trascrizione sono finalizzati, in via principale, a dirimere il possibile conflitto fra più acquirenti dello stesso immobile o bene mobile registrato, talché all’eventuale inesattezza della nota di trascrizione (nella specie riferibile all’insufficiente descrizione di beni immobili gravati da vincolo ipotecario, siccome indicati senza riportare i numeri di foglio e di mappa) consegua l’inopponibilità nei confronti del terzo in buona fede, essendo la trascrizione, a tal fine, invalida, v. Cass., 11 gennaio 2006, n. 264, in Giust. civ. Mass., 2006, 1.

soddisfarsi sulla massa separata, d’un vincolo di indisponibilità-indistraibilità (594) speculare a quello disposto dall’art. 2914 c.c. nei riguardi del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, rispetto ai quali non hanno effetto le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri trascritte successivamente al pignoramento (595).

E’ da stabilire se la locuzione «possono» essere trascritti esoneri o meno il notaio rogante dalla trascrizione dell’atto di destinazione dell’art. 2645 ter (596): nel senso della persistente obbligatorietà depone l’art. 2671 c.c. (597), benché la lettera della legge non escluda che il privato possa dispensare il pubblico ufficiale dall’incombente.

Nulla è poi statuito per le formalità della vicenda modificativa o estintiva della destinazione di scopo. E’ plausibile che con il decorso del termine di (massima) durata cessi,

ex se, la caratteristica separazione patrimoniale. Nondimeno, l’Agenzia del Territorio ha

ritenuto opportuna una annotazione di inefficacia a margine della trascrizione dell’atto di destinazione che, diversamente dalla cancellazione, non estinguerebbe la formalità principale, a beneficio della maggior esaustività informativa della certificazione ipotecaria (598).

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